Il presidente del Consiglio nazionale dirige i dibattiti del Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno nell’ambito del programma della sessione elaborato dall’Ufficio, dirige l’Ufficio della Camera e la rappresenta verso l‘esterno.
I. Elezione
All'inizio di ogni
sessione invernale il
Consiglio nazionale elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente
(art. 152 Cost.;
art. 6 cpv. 1 RCN;
art. 34 LParl). Tiene adeguatamente conto della forza dei
gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali (art. 6 cpv. 2 RCN). I membri della presidenza sono eletti singolarmente e in votazioni successive, secondo le disposizioni che si applicano
all’elezione del Consiglio federale (art. 132 LParl). La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.).
Se la carica di presidente diventa vacante in corso di mandato prima dell'inizio della sessione estiva, si procede ad un'elezione suppletiva (art. 6 cpv. 3 RCN); se lo diventa in un momento successivo, la presidenza è assunta ad interim dal primo vicepresidente (art. 6 cpv. 3 RCN e contrario;
art. 7 cpv. 2 RCN).
II. Compiti
Il presidente del Consiglio ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
III. Intervento e voto del presidente
Il presidente partecipa alla votazione (art. 7 cpv. 2 RCN) solo quando è necessario il consenso della
maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 80 cpv. 1 e 2 LParl). In caso di parità, il suo voto decide (art. 80 cpv. 1, secondo periodo LParl).
In caso di
elezione il presidente ha lo stesso diritto di voto di qualsiasi altro membro della Camera. Anche nell’Ufficio esercita questo diritto e in caso di parità il suo voto decide (art. 8 cpv. 4 RCN).
Fatti e cifre
Scheda informativa: Il presidente del Consiglio nazionale (PDF)