L’Ufficio del Consiglio nazionale è responsabile delle questioni concernenti la gestione, l'organizzazione e la procedura della Camera.

I. Composizione

L’Ufficio del Consiglio nazionale consta (art. 8 cpv. 1 RCN):

In caso di impedimento, gli scrutatori possono farsi rappresentare dagli scrutatori supplenti e i presidenti dei gruppi da membri dei loro gruppi (art. 8 cpv. 2 RCN).

II. Elezione

I membri della presidenza sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive all'inizio di ogni sessione invernale (art. 152 Cost.; art. 6 cpv. 1 RCN).

Dopo l’elezione del Consiglio nazionale i seggi dei quattro scrutatori e degli scrutatori supplenti sono ripartiti in maniera proporzionale tra i gruppi e assegnati per quattro anni mediante il sistema delle liste elettorali (art. 8 cpv. 3 RCN).

III. Compiti

L'Ufficio ha in particolare i compiti seguenti (art. 9 cpv. 1 RCN):

  • pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione,
  • determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali,
  • assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente,
  • provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di conflitti di competenza tra commissioni,
  • stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni,
  • determina il numero dei membri delle commissioni,
  • su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni,
  • accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scrutatori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati,
  • esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle,
  • tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

IV. Sedute

Gli Uffici delle Camere si riuniscono di regola il venerdì della terza settimana che precede la sessione e il lunedì prima dell’inizio della seduta. Tradizionalmente, la seduta che si svolge in preparazione della sessione autunnale è organizzata nel Cantone d‘origine del presidente della Camera.

Le deliberazioni degli Uffici sono confidenziali, come nelle altre sedute delle commissioni (art. 35 cpv. 3 LParl; art. 47 cpv. 1 LParl). 

Fatti e Link utili

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell’Ufficio è man mano cambiata: originariamente l’Ufficio del Consiglio nazionale si componeva del presidente e di quattro scrutatori. Nel 1903 il numero degli scrutatori venne aumentato a otto e nel 1920 l’Ufficio fu integrato di un vicepresidente.

Nel 1991 l’Ufficio venne ampliato con l’entrata dei presidenti dei gruppi parlamentari, la cui conferenza era stata nel frattempo disciolta. Gli otto scrutatori vennero invece suddivisi in quattro scrutatori ordinari e quattro scrutatori supplenti, di cui i primi quattro continuarono a fare parte dell’Ufficio.

Nel 1999 l’istituzione della carica di secondo vicepresidente aumentò di un ulteriore membro la composizione dell’Ufficio.

Composizione dell‘Ufficio (1914-2019), cfr. Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento. (PDF)

Composizione attuale

Fonti

Boris Burri, art. 35, in: Graf/Theler/von Wyss (a cura di), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (Parlg) del 13 dicembre 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 297 segg.