Con un’interpellanza un parlamentare, la maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su avvenimenti e affari importanti della Confederazione in materia di politica interna ed estera. All’atto del deposito l’autore può chiedere che l’interpellanza sia dichiarata urgente.
Contenuto
I. Interpellanze non urgenti
Il
Consiglio federale risponde alle interpellanze per scritto di norma entro la
sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). L’interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta o di esserlo soltanto in parte e chiedere una discussione (art. 125 cpv. 2 LParl;
art. 28 cpv. 4 RCN;
art. 24 cpv. 3 RCS). Nella pratica simili discussioni avvengono tuttavia soltanto nel
Consiglio degli Stati.
II. Interpellanze urgenti
Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane (art. 30 cpv. 3 RCN;
art. 26 cpv. 3 RCS). La dichiarazione d’urgenza compete al relativo
Ufficio della Camera (art. 30 cpv. 2 lett. a RCN;
art. 26 cpv. 2 RCS).
Se un’interpellanza è dichiarata urgente, il Consiglio federale deve rispondervi nel corso della stessa sessione e discuterla nella terza settimana di sessione (art. 30 cpv. 3 RCN;
art. 26 cpv. 3 RCS).
Se l’Ufficio respinge la dichiarazione d’urgenza, l’interpellanza è trattata come un’interpellanza normale o l’Ufficio la trasforma in
un’interrogazione urgente previo accordo con l’interpellante (art. 30 cpv. 4 RCN;
art. 26 cpv. 4 RCS). Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN;
art. 26 cpv. 3 RCS); nel caso delle interrogazioni urgenti l’autore non può tuttavia chiedere nessuna discussione.
II.1 Dibattiti su temi d’attualità (consiglio nazionale)
n Consiglio nazionale una minoranza qualificata di 75 deputati può chiedere, al più tardi all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane, che durante la sessione in corso si svolga un dibattito su un tema d'attualità (art. 30a RCN). Nella loro richiesta i deputati indicano le interpellanze urgenti che devono essere trattate. In un dibattito su temi d’attualità l’urgenza non deve dunque essere approvata dall’Ufficio della Camera, ma è data conformemente al Regolamento se 75 deputati chiedono tale dibattito.
Fonte
MARTIN GRAF, Art. 125, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 859