Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. Ogni Cantone ha due deputati, tranne gli ex-Semicantoni che ne hanno soltanto uno. Il Consiglio degli Stati è pertanto chiamato anche «Camera dei Cantoni».
I. Elezioni
Il Consiglio degli Stati viene eletto secondo il diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 Cost.). 45 dei suoi 46 membri vengono eletti contemporaneamente a quelli del
Consiglio nazionale, mentre nell’Appenzello Interno la Landsgemeinde (l’assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede
l'elezione del Consiglio nazionale. Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario.
In tutti i Cantoni sono eleggibili soltanto cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno di età. La Costituzione del Cantone di Glarona fissa un limite di età: al compimento del 65° anno di età i suoi rappresentanti al Consiglio degli Stati lasciano la carica per la Landsgemeinde successiva rispettivamente per la fine di giugno. Nel Cantone del Giura è invece prevista una limitazione della durata del mandato: i consiglieri agli Stati giurassiani possono essere rieletti soltanto due volte di seguito.
II. Costituzione
Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente e, di conseguenza, non deve nemmeno costituirsi nuovamente.
III. statuto
L’Assemblea federale funziona come bicameralismo perfetto, ossia le due Camere sono poste su un piano di parità e sono dotate delle stesse competenze. Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere (art. 156 cpv. 2 Cost.).
Tuttavia il Consiglio degli Stati può in parte decidere autonomamente sulla sua organizzazione interna. La legge sul Parlamento lo autorizza ad emanare un proprio regolamento (art. 36 LParl) concernente l’organizzazione, la procedura e i diritti e gli obblighi dei suoi membri.
Come il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati è un organo della Confederazione. I suoi membri non sono vincolati alle istruzioni dei Cantoni e sono indennizzati dalla Confederazione.
Cenni storici
Alla fondazione dello Stato federale il Consiglio degli Stati contava 44 rappresentanti cantonali. Il numero dei consiglieri agli Stati è stato aumentato a 46 soltanto del 1979, in occasione della costituzione del Cantone del Giura.
Originariamente i parlamenti di 19 Cantoni erano competenti per l’elezione dei propri rappresentanti agli Stati. Nel 1923 soltanto i quattro Cantoni di San Gallo, Neuchâtel, Friburgo e Berna mantenevano ancora il vecchio sistema. Tra il 1967 e il 1977 introdussero anche essi l’elezione dei loro rappresentanti agli Stati da parte del Popolo.
I primi progetti di Costituzione federale del 1848 prevedevano, per il Consiglio agli Stati, di seguire il modello della Dieta ovvero la possibilità che i Cantoni emettessero istruzioni vincolanti all’attenzione dei propri eletti. Contro questo sistema fu rilevato che la necessaria concordanza tra le due Camere sarebbe risultata più difficile se i parlamentari di una delle due Camere non potevano cambiare la loro opinione. Di conseguenza nella versione finale della Costituzione fu sancito che i membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.
Inizialmente alcuni Cantoni si erano riservati il diritto di revocare i propri rappresentanti agli Stati.
Fino al 1999 la Costituzione federale sanciva che i membri del Consiglio degli Stati dovevano essere indennizzati dal proprio Cantone. In pratica già dal 1850 i consiglieri agli Stati ricevevano da parte della Confederazione una diaria e un‘indennità di viaggio per le sedute di commissione. Questa soluzione, a prima vista anticostituzionale, era giustificata dal fatto che i membri del Consiglio degli Stati erano delegati dai Cantoni presso il Consiglio degli Stati e quindi presso un’autorità federale, ma allo stesso tempo erano delegati dal Consiglio degli Stati stesso alle sedute delle commissioni incaricate dell’esame preliminare. Pertanto Cantoni e Confederazione se ne assumevano i costi. Nel 1972 è stato sancito per legge che i consiglieri agli Stati venivano indennizzati dal proprio Cantone per la partecipazione alle sessioni e per i preparativi in generale, per il resto le indennità incombevano alla Confederazione. Dal 2002 i consiglieri agli Stati vengono esclusivamente indennizzati dalla Confederazione e ricevono le stesse retribuzioni dei consiglieri nazionali.
Composizione attuale
Fonti
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«Cenni storici:
Organo eleggente»: Urs Marti, Zwei Kammern – ein Parlament, Verlag Huber 1990, S. 36.
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«Cenni storici: Divieto di ricevere istruzioni»: Daniel Schwarz, Fraktionsgeschlossenheit im schweizerischen Nationalrat 1996-2005, Studie im Auftrag der Parlamentsdienste 2007, S. 2 f.; Jean-François Aubert, Die Schweizerische Bundesversammlung von 1848 bis 1998, Helbing & Lichtenhahn Basel und Frankfurt am Main 1998, S. 62.
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«Cenni storici:
Revoca»: Dr. W. Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Bern 1931, pag. 726.
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«Cenni storici:
Retribuzioni»: Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972, FF I 614.