Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. Ogni Cantone ha due deputati, tranne gli ex-Semicantoni che ne hanno soltanto uno. Il Consiglio degli Stati è pertanto chiamato anche «Camera dei Cantoni».

I. Elezioni

Il Consiglio degli Stati viene eletto secondo il diritto cantonale (art. 150 cpv. 3 Cost.). 45 dei suoi 46 membri vengono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale, mentre nell’Appenzello Interno la Landsgemeinde (l’assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede l'elezione del Consiglio nazionale. Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario.

In tutti i Cantoni sono eleggibili soltanto cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno di età. La Costituzione del Cantone di Glarona fissa un limite di età: al compimento del 65° anno di età i suoi rappresentanti al Consiglio degli Stati lasciano la carica per la Landsgemeinde successiva rispettivamente per la fine di giugno. Nel Cantone del Giura è invece prevista una limitazione della durata del mandato: i consiglieri agli Stati giurassiani possono essere rieletti soltanto due volte di seguito.

II. Costituzione

Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente e, di conseguenza, non deve nemmeno costituirsi nuovamente.

III. statuto

L’Assemblea federale funziona come bicameralismo perfetto, ossia le due Camere sono poste su un piano di parità e sono dotate delle stesse competenze. Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere (art. 156 cpv. 2 Cost.).

Tuttavia il Consiglio degli Stati può in parte decidere autonomamente sulla sua organizzazione interna. La legge sul Parlamento lo autorizza ad emanare un proprio regolamento (art. 36 LParl) concernente l’organizzazione, la procedura e i diritti e gli obblighi dei suoi membri.

Come il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati è un organo della Confederazione. I suoi membri non sono vincolati alle istruzioni dei Cantoni e sono indennizzati dalla Confederazione.

Cenni storici

Composizione attuale

Fonti

  • «Cenni storici: Organo eleggente»: Urs Marti, Zwei Kammern – ein Parlament, Verlag Huber 1990, S. 36.
  • «Cenni storici: Divieto di ricevere istruzioni»: Daniel Schwarz, Fraktionsgeschlossenheit im schweizerischen Nationalrat 1996-2005, Studie im Auftrag der Parlamentsdienste 2007, S. 2 f.; Jean-François Aubert, Die Schweizerische Bundesversammlung von 1848 bis 1998, Helbing & Lichtenhahn Basel und Frankfurt am Main 1998, S. 62.
  • «Cenni storici: Revoca»: Dr. W. Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Bern 1931, pag. 726.
  • «Cenni storici: Retribuzioni»: Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972, FF I 614.