Con 7 voti contro 4, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha proposto alla propria Camera di aderire alla proposta del Consiglio federale e di dichiarare contraria al diritto federale la nuova disposizione della Costituzione del Cantone di Svitto relativa all’elezione del Gran Consiglio (12.070 sn Costituzione del Cantone di Svitto. Garanzia).
La disposizione in questione prevede che i membri del Gran Consiglio siano eletti secondo il sistema proporzionale e che ogni Comune formi un circondario elettorale. 27 dei 30 circondari elettorali esistenti hanno diritto a meno di dieci seggi, mentre 13 di essi hanno diritto soltanto a un seggio. In media, la percentuale dei voti che una lista deve raggiungere per avere un seggio (quorum) è pari al 33 per cento. Il sistema proporzionale ha tuttavia lo scopo di permettere ai diversi gruppi di ottenere una rappresentanza che corrisponda ampiamente alla loro quota di elettori. Nella fattispecie il sistema svittese ha come risultato che, nella maggior parte del Cantone, i piccoli partiti hanno solo esigue possibilità di ottenere un seggio. In tal modo i voti di numerosi elettori rimangono ininfluenti ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi. Il voto espresso da un cittadino ha dunque un peso diverso in funzione del circondario elettorale e del numero di elettori che conta quest’ultimo. Nel caso più estremo il voto di un elettore di Riemenstalden pesa 26,5 volte più di quello di un elettore di Unteriberg.
La CIP-S, seguendo il Consiglio federale e la prassi sviluppata in questi ultimi anni dal Tribunale federale, constata che il sistema elettorale previsto dalla nuova Costituzione svittese viola la garanzia dei diritti politici degli aventi diritto di voto. Secondo l’articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) il risultato di un’elezione può essere riconosciuto soltanto se esprime in modo fedele la libera volontà degli elettori.
Una minoranza della Commissione ha contestato l’interpretazione della Costituzione sostenuta dal Tribunale federale. Secondo l’articolo 51 Cost. «Ogni Cantone si dà una costituzione democratica». Ora, nessuno può contestare che la Costituzione del Cantone di Svitto sia democratica. Otto anni fa l’Assemblea federale ha del resto concesso la garanzia alla Costituzione del Cantone dei Grigioni integralmente riveduta, che prevedeva un sistema maggioritario. Con questa procedura elettorale la proporzione dei voti «ininfluenti» è naturalmente superiore a quella ottenuta con il sistema svittese. Secondo una minoranza della CIP-S nella scelta del sistema elettorale ogni Cantone deve poter prendere in considerazione le sue peculiarità e tradizioni. Rinunciare al conferimento della garanzia alla Costituzione svittese rappresenterebbe pertanto una grave violazione dell’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione.
Se, come proposto dalla maggioranza della Commissione, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale aderiscono alla proposta del Consiglio federale, la Costituzione del Cantone di Svitto riceverà la garanzia, fatta salva la disposizione controversa. In una simile ipotesi, se le autorità di detto Cantone non procedono all’adeguamento della Costituzione, vi è il rischio che il Tribunale federale, una volta adito, annulli in futuro le loro decisioni in materia di elezioni.
Prima di pronunciarsi sulla questione, la CIP-S ha sentito una delegazione svittese, un rappresentante degli oppositori al nuovo sistema elettorale del Cantone di Svitto, il presidente emerito del Tribunale federale Arthur Aeschlimann nonché il professor Pierre Tschannen.
La Commissione si è riunita a Berna il 20 novembre 2012, sotto la presidenza del consigliere agli Stati Robert Cramer (GE).
Berna, 20 novembre 2012 Servizi del Parlamento