La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale condivide i principi del progetto, approvato dal Consiglio degli Stati, riguardante la legge sulla pianificazione del territorio. Le decisioni prese dalla Commissione mirano a stabilizzare in modo più efficace il numero di edifici all’esterno delle zone edificabili, consentendo altresì un migliore utilizzo degli edifici abitativi già esistenti nelle zone non edificabili.

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha dato avvio alle discussioni sul progetto inerente alla seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2; 18.077). Con 12 voti contro 12 e il voto decisivo del presidente, la Commissione intende inserire nell’articolo 24c una nuova disposizione che permetta di utilizzare completamente e in modo duraturo a scopo abitativo le case rurali del diritto anteriore, compresi gli edifici agricoli contigui, a condizione che siano sufficientemente urbanizzati. In caso di demolizione volontaria, sarà possibile ripristinare la superfice abitativa presente in precedenza. Questa modifica intende creare la possibilità di sfruttare meglio gli edifici abitati già esistenti all’esterno delle zone edificabili, senza utilizzare ulteriori superfici. Una minoranza è contraria a questa estensione dell’uso abitativo nelle zone non edificabili in quanto contraddice il principio di separazione.

Con altre decisioni, la Commissione appoggia l’intenzione di stabilizzare in modo efficace il numero di edifici e l’impermeabilizzazione del suolo all’esterno delle zone edificabili. Si allinea all’obiettivo stabilito dal Consiglio degli Stati (art. 1 cpv. 2 lett. bter e bquater) e ritiene che i dati di base necessari a verificare gli obiettivi dovrebbero ora essere rilevati dalla Confederazione. Andrebbero inoltre inasprite le condizioni per il versamento dei contributi di demolizione (art. 5 cpv. 2bis), creati quale stimolo a ridurre il numero di edifici: secondo la Commissione, il contributo andrebbe corrisposto solo se gli edifici e gli impianti erano stati costruiti conformemente alla legge (18 voti contro 7) e, senza alcuna eccezione, solamente se gli edifici stessi non vengono sostituiti (13 voti contro 12). La Commissione si è inoltre allineata alla decisione del Consiglio degli Stati relativa al finanziamento dei contributi di demolizione (art. 5 cpv. 2ter e 2quater).

Con 14 voti contro 8 e 2 astensioni, la Commissione intende limitare ai comprensori di montagna l’istituzione di zone speciali secondo l’articolo 18bis, come aveva a suo tempo proposto l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati. Inoltre, già a livello di piano direttore occorrerebbe stabilire come considerare la struttura insediativa, la cultura della costruzione, la sistemazione dei dintorni, l’integrazione nel paesaggio nonché la preservazione della biodiversità e delle superfici coltive (17 voti contro 7 e 1 astensione). È stata stralciata la competenza dei Cantoni di consentire l’utilizzazione a scopi abitativi degli edifici agricoli non più utilizzati (art. 8c cpv. 1bis; 17 voti contro 8). In determinati tipi di zone edificabili, meno sensibili sul piano dell’estetica, il diritto cantonale dovrebbe poter consentire anche risanamenti energetici senza autorizzazione edilizia (14 voti contro 9). Con 12 voti contro 10 e 1 astensione, la Commissione propone di stralciare l’articolo 24quater, secondo cui le disposizioni derogatorie degli articoli 24a–24e e 37a per edifici non conformi alla zona situati fuori delle zone edificabili devono dapprima essere trasposte dai Cantoni nel diritto cantonale per essere applicate. Per quanto riguarda le decisioni divergenti della Commissione, diverse minoranze si sono allineate al Consiglio degli Stati oppure hanno chiesto ulteriori modifiche.

La modifica della Lex Koller è pronta per il Consiglio nazionale

La Commissione ha adottato, con 15 voti contro 8, un progetto di modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, la cosiddetta Lex Koller), che ha elaborato nel contesto dell’iniziativa parlamentare 16.498. Il progetto persegue lo scopo di proteggere le infrastrutture strategiche dell’economia energetica dal controllo di investitori esteri. Per la Commissione vi è un interesse pubblico fondamentale a impedire che importanti infrastrutture dell’economia energetica finiscano in mani estere, proprio in considerazione della difficile situazione della sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera. Per «infrastrutture strategiche dell’economia energetica» la Commissione intende gli impianti idraulici, gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi, la rete elettrica e le centrali nucleari. La Commissione intende autorizzarne la vendita all’estero soltanto a condizioni restrittive. Secondo il progetto continueranno ad essere ammessi gli investimenti dall’estero che non determinano una posizione preponderante dell’investitore nell’impresa; una minoranza propone di stralciare questa disposizione derogatoria.

La minoranza della Commissione respinge il progetto per principio, in quanto ritiene che si tratti di un’ingerenza problematica nella libertà economica. Sempre secondo la minoranza, il rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera dipende dagli investitori esteri.

Escludere i ricorsi delle associazioni nel caso di progetti edilizi minori

Con 13 voti contro 9 e 1 astensione la Commissione ha approvato un progetto preliminare di modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), elaborato nel contesto dell’iniziativa parlamentare 19.409. Con il progetto legislativo si intende escludere che le associazioni possano ricorrere contro progetti edilizi di minore importanza. I cittadini che desiderano costruire edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 all’interno di zone edificabili non devono più essere esposti al rischio di un ricorso da parte delle organizzazioni ambientali a livello nazionale. Queste ultime saranno ancora legittimate a ricorrere contro decisioni riguardanti aree particolarmente sensibili, quali nuclei di villaggi protetti o biotopi, nonché contro tutti i progetti fuori delle zone edificabili. Una minoranza propone di non entrare in materia sul progetto di legge poiché ritiene che lo stesso sia in contrasto con la protezione della natura e del paesaggio. Altre minoranze chiedono di inasprire ulteriormente la nuova normativa proposta. Il progetto preliminare della CAPTE-N sarà posto in consultazione fra alcune settimane.

Confermato il diritto di ricorso delle associazioni nell’ambito delle energie rinnovabili

Con 16 voti contro 5 la Commissione ha deciso di non dare seguito all’iniziativa parlamentare «Limitare il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente per permettere la pianificazione di impianti di produzione di energia rinnovabile» (22.414). Dal punto di vista della Commissione il diritto di ricorso delle associazioni rappresenta uno strumento collaudato che permette di garantire la corretta applicazione del diritto in materia ambientale e di aumentare la qualità dei progetti edilizi. La Commissione sottolinea che continua a ritenere una sfida di primaria importanza l’accelerazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Insisterà su questa esigenza nell’ambito dei suoi lavori sul disegno di legge concernente l’accelerazione delle procedure, che dovrebbe essere disponibile nell’estate 2023, e anche per questo motivo respinge l’iniziativa parlamentare.

Una minoranza propone di dare seguito all’iniziativa parlamentare, ritenendo che il diritto di ricorso delle associazioni costituisca un ostacolo all’ampliamento delle energie rinnovabili e che occorra eliminarlo.

Presieduta dal consigliere nazionale Jacques Bourgeois (PLR/FR), la Commissione si è riunita a Berna il 27 e il 28 marzo 2023. A parte della seduta era presente il consigliere federale Albert Rösti.