Le persone oltre i 60 anni che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione riceveranno una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento purché abbiano svolto un’attività lucrativa per un periodo sufficientemente lungo e la loro sostanza sia esigua. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) sostiene il pertinente progetto del Consiglio federale.

​Per migliorare l’idoneità al mercato del lavoro delle persone anziane e promuovere il potenziale di manodopera residente, il Consiglio federale e le parti sociali si sono accordati su una serie di misure di politica occupazionale. I disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni non devono essere costretti a ricorrere all’aiuto sociale e a erodere il proprio capitale di cassa pensioni. Al fine di garantire a questa ristrettissima cerchia di persone una copertura sociale per un passaggio dignitoso al pensionamento, la Commissione sostiene le Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (19.051 s) proposte dal Consiglio federale. Con 9 voti contro 4 è entrata in materia sulla legge pertinente, accogliendola nella votazione sul complesso con 9 voti contro 3 e 1 astensione.

Nella deliberazione di dettaglio si è sostanzialmente allineata alle proposta del Consiglio federale, prevedendo – senza controproposte – condizioni restrittive: i beneficiari di prestazioni transitorie devono essere stati assicurati all’AVS per almeno 20 anni e aver guadagnato almeno 21 330 franchi all’anno per almeno dieci dei 15 anni immediatamente precedenti l’esaurimento del diritto. Le persone sole non possono disporre di una sostanza superiore a 100 000 franchi; le coppie sposate ai 200 000 franchi. La Commissione considera prioritaria l’integrazione nel mercato del lavoro. Ribadisce quindi che i beneficiari di prestazioni transitorie devono comprovare annualmente i propri sforzi d’integrazione (art. 3 cpv. 5; 7 voti contro 0 e 4 astensioni).

La Commissione si è confrontata approfonditamente sull’entità delle prestazioni transitorie che, riprendendo il modello delle prestazioni complementari, corrisponde alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Aderendo alle proposte formulate dal Consiglio federale, ha limitato le prestazioni transitorie attualmente a 58 350 franchi per le persone sole e a 87 525 franchi per le coppie sposate. Scostandosi dalla posizione del Consiglio federale, ha per contro deciso, con 9 voti contro 4, di non esentare le prestazioni transitorie dalle imposte.
Con 10 voti contro 0 e 3 astensioni, la Commissione ha infine deciso di incaricare il Consiglio federale di analizzare lo stato dell’applicazione delle prestazioni transitorie dopo quattro anni, di riferire sull’efficacia delle stesse dopo otto anni e di sottoporre al Parlamento proposte per il seguito.

Una minoranza propone di non entrare in materia. Ritenendo che la rete di previdenza sociale sia già sufficientemente sviluppata, non ravvisa la necessità di introdurre la nuova prestazione assistenziale e critica gli elevati costi sotto forma di uscite vincolate, che sarebbero a carico esclusivo della Confederazione. Teme inoltre che questa misura possa creare un incentivo a licenziare i collaboratori più anziani. Il progetto, sul quale la Commissione ha già sentito preventivamente rappresentanze dei Cantoni e dei partner sociali, è quindi pronto per essere trattato nella sessione invernale.

Tempo a sufficienza per la ricerca di un compromesso sul finanziamento unitario

La Commissione ha esaminato le divergenze relative al progetto LAMal. Autorizzazione dei fornitori di prestazioni (18.047). Allineandosi al Consiglio nazionale propone che i Cantoni devono – e non solo possono – limitare a un numero massimo i medici che forniscono prestazioni in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni (art. 55a cpv. 1; senza voti contrari). Respinge invece il blocco obbligatorio delle autorizzazioni in caso di aumento dei costi superiore alla media in un campo di specializzazione medica poiché lo ritiene troppo restrittivo e in determinati casi addirittura controproducente (art. 55a cpv. 6; 10 voti contro 0 e 2 astensioni). Sempre contrariamente al Consiglio nazionale, non vuole conferire agli assicuratori il diritto di impugnare gli atti normativi cantonali sulla limitazione delle autorizzazioni a esercitare (art. 55a cpv. 7; 9 voti contro 1 e 2 astensioni).

Per quanto concerne la vigilanza sui fornitori di prestazioni ribadisce all’unanimità che le autorità cantonali devono poter sanzionare anche il mancato adempimento degli oneri in materia di qualità (art. 36a cpv. 3 e art. 38 cpv. 2). Nel contempo, con una nuova proposta vuole anche garantire che le autorità di vigilanza e i tribunali arbitrali siano debitamente coordinati (art. 40e cpv. 3 e art. 59 cpv. 5). Sempre all’unanimità la Commissione ha deciso che il progetto relativo all’autorizzazione dei fornitori di prestazioni non deve essere direttamente vincolato a un finanziamento unitario del settore ambulatoriale e stazionario (Iv. Pa. 09.528 n). Ha infatti evidenziato che la ricerca di un compromesso su un finanziamento unitario richiede tempo, mentre occorre emanare a breve le nuove norme sull’autorizzazione. Il Consiglio degli Stati dibatterà delle divergenze nella prima settimana della sessione invernale.

Altre decisioni

Con una maggioranza risicata di 6 voti contro 5, la Commissione ha accolto l’Iv. Pa. Herzog Assegni familiari. Parità di potere d’acquisto (17.483 n). Considera importante la richiesta, ma ritiene che sono ancora necessari precisazioni e chiarimenti ai fini dell’attuazione. La Commissione omologa può ora avviare i lavori a tal fine.

Con 7 voti contro 2 la Commissione respinge invece l’Iv. Pa. Guhl. Sistema sanitario. Trasmissione sistematica di una copia della fattura ai pazienti (17.482 n), osservando che il Consiglio federale ha inserito una richiesta in tal senso nel primo pacchetto di misure di contenimento dei costi (19.046).

Presieduta da Joachim Eder (PLR, ZG), la Commissione si è riunita a Berna il 21 novembre 2019. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.