La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di respingere la mozione Fiala 16.4129. La mozione vuole precisare chiaramente i criteri di sorveglianza delle fondazioni ecclesiastiche soggette alla sorveglianza della comunità religiosa con cui sono connesse e, se necessario, sottoporre le fondazioni ecclesiastiche alla vigilanza statale.

​La Commissione si è occupata per la seconda volta della mozione Fiala 16.4129. In occasione della prima deliberazione aveva proposto al Consiglio degli Stati di accogliere la mozione. Il Consiglio degli Stati ha rinviato la mozione alla Commissione, incaricandola di esaminare se la mozione debba essere modificata nella seconda Camera in modo tale che le fondazioni appartenenti a una Chiesa nazionale riconosciuta siano escluse dalla nuova normativa. La Commissione ha pertanto ridiscusso approfonditamente della sorveglianza delle fondazioni ecclesiastiche e ha sentito le comunità religiose interessate.

In tale contesto è giunta alla conclusione che le misure chieste dalla mozione non portino all’obiettivo perseguito per quanto riguarda l’auspicata prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Le audizioni hanno mostrato, da un lato, che le fondazioni appartenenti a Chiese non riconosciute quali enti di diritto pubblico rientrano comunque nel diritto comune e sono quindi sottoposte alla vigilanza statale. Dall’altro lato la Commissione fa notare che secondo il diritto vigente una fondazione sussiste in quanto fondazione ecclesiastica (art. 87 del Codice civile), ciò che le permette di essere iscritta nel registro di commercio soltanto se le competenze di sorveglianza della comunità religiosa con cui è connessa hanno almeno la stessa portata delle competenze che il legislatore concede alla vigilanza statale sulle fondazioni. La Commissione evidenzia inoltre che la prevenzione e il perseguimento del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono compiti che incombono in primo luogo alle autorità preposte al perseguimento penale e che nell’ambito della vigilanza sulle fondazioni possono essere adempiuti solo parzialmente. Essa è inoltre del parere che la problematica debba essere affrontata indipendentemente dalla forma giuridica, visto che anche i flussi di pagamento delle associazioni religiose possono essere rilevanti nel contesto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La Commissione vuole rinunciare espressamente a una distinzione discriminatoria tra Chiese nazionali e altre comunità religiose. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione è rivenuta sulla sua proposta originaria e propone ora al Consiglio degli Stati di respingere la mozione Fiala 16.4129.

Luoghi di culto islamici

Con 10 voti contro 0 e 1 astensione, la Commissione ha respinto la mozione Quadri 16.3330. Ispirandosi alle norme vigenti in Austria, la mozione prevede il divieto per i luoghi di culto e per i predicatori islamici di ricevere finanziamenti dall’estero. Per i centri islamici prevede inoltre l’obbligo di trasparenza in relazione alla provenienza e all’utilizzo dei finanziamenti e l’obbligo di tenere le prediche nella lingua locale. La Commissione ritiene per principio problematico focalizzare la legislazione su una specifica comunità religiosa. Sottolinea inoltre che in Austria, grazie a una legislazione risalente all’impero austro-ungarico e contrariamente a quanto avviene in Svizzera, alcune comunità religiose islamiche sono riconosciute a livello nazionale quali enti di diritto pubblico e le prescrizioni riguardanti il finanziamento sono in relazione con tale riconoscimento. La Commissione reputa che sia possibile porre un freno in altro modo all’attività delle comunità e dei predicatori islamici estremisti. Rimanda fra l’altro alla nuova legge sulle attività informative e al piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento adottato il 4 dicembre 2017. Già oggi, per il rilascio di un permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata i consulenti religiosi devono possedere conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro e avere dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera (art. 7 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri).

Sì a un trust svizzero

Come la sua omologa del Consiglio nazionale, anche la CAG-S sostiene l’introduzione dell’istituto giuridico del trust nella legislazione svizzera. Ha pertanto approvato, con 6 voti contro 3 e 1 astensione un’iniziativa parlamentare in tal senso depositata in Consiglio nazionale (16.488 n Iv. Pa. Regazzi. Introdurre l’istituto del trust nella legislazione Svizzera). Ciononostante la Commissione ritiene che i lavori legislativi necessari a questo scopo siano in primo luogo di competenza del Consiglio federale; per questo motivo ha deciso, con 7 voti contro 1 e 1 astensione, di presentare una mozione commissionale con cui incarica l’Esecutivo di elaborare un avamprogetto in tal senso (18.3383).

Le sentenze del 1933 non devono essere annullate

La Commissione ha esaminato l’iniziativa del Cantone di Ginevra 17.300 «Riabilitazione dei sette manifestanti condannati a seguito della manifestazione del 9 novembre del 1932». Con questa iniziativa il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede all’Assemblea federale di annullare le sentenze di un tribunale penale della Confederazione del 3 giugno 1933 e di riabilitare completamente i sette manifestanti condannati. La Commissione nutre comprensione per i motivi che nel 1932 hanno spinto queste persone a dimostrare contro organizzazioni antidemocratiche e antisemite. Con 5 voti contro 3 e 1 astensione si è tuttavia dichiarata contraria all’annullamento delle sentenze dell’epoca che furono pronunciate nel rispetto delle regole dello Stato di diritto. Una minoranza vorrebbe invece che la richiesta del Cantone di Ginevra venisse accolta dall’Assemblea federale e propone di riabilitare queste persone in modo da contrapporre una lettura attuale agli eventi storici del passato.

Altri oggetti

  • La Commissione condivide l’opinione della commissione omologa secondo cui l’articolo 122 della legge sul Tribunale federale presenta una lacuna. Ha pertanto deciso all’unanimità di dare seguito all’iniziativa parlamentare Nidegger 16.461 «CEDU e casellario giudiziale, riparazione in integrum, adeguare la legge sul Tribunale federale». L’iniziativa ritorna quindi alla CAG-N, che potrà elaborare un pertinente progetto.
  • Con 5 voti contro 5 e il voto decisivo del presidente, la Commissione si è allineata alla posizione della sua omologa decidendo di dare seguito all’iniziativa parlamentare Regazzi 16.470. L’iniziativa chiede di legare gli interessi di mora applicati dalla Confederazione all’andamento dei tassi d’interesse di mercato.

Presieduta dal consigliere agli Stati Robert Cramer (G, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 26 aprile 2018.