Per la CPS-N, il progetto offre alla Svizzera la possibilità di manifestare il suo sostegno all’Ucraina in una situazione in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è in grado di riconoscere una violazione palese del diritto internazionale. Il testo di legge proposto prevede di limitare a cinque anni la validità delle dichiarazioni di non riesportazione firmate da Paesi che applicano un regime di riesportazione simile al nostro e condividono gli stessi valori (Paesi elencati nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico, OMB). A giudizio della Commissione, la normativa proposta è compatibile con il diritto della neutralità visto che non coinvolge né il Consiglio federale né le autorità federali in alcun processo decisionale. Inoltre il termine di cinque anni è sufficiente per evitare possibili aggiramenti mediante acquisti di materiale bellico svizzero destinato sin dall’inizio alla riesportazione.
La riesportazione da parte di un Paese figurante nell’allegato 2 OMB è vincolata a tre condizioni: lo Stato destinatario finale (Stato terzo) non deve essere implicato in un conflitto armato interno o internazionale né violare in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo e si deve poter escludere un forte rischio che il materiale bellico da riesportare sia impiegato contro la popolazione civile.
Il progetto prevede un’eccezione riguardo alla riesportazione verso uno Stato terzo coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale: questa sarà possibile se tale Stato si avvale del suo diritto di legittima difesa sancito dal diritto internazionale pubblico. Tale è la situazione attuale in Ucraina. La Commissione ritiene che la modifica debba permettere in futuro una riesportazione di armi anche in altri casi in cui un Paese si trova a doversi legittimamente difendere da un’aggressione militare da parte di un altro Stato.
La Commissione propone inoltre una disposizione transitoria con effetto retroattivo, la quale permette di limitare a cinque anni anche la validità delle dichiarazioni di non riesportazione già esistenti. In tal modo tutte le dichiarazioni di non riesportazione firmate da Paesi figuranti nell’allegato 2 OMB saranno automaticamente ritenute caduche trascorsi cinque anni dalla firma se il Paese dichiara a posteriori di rispettare le condizioni stabilite dalla presente modifica di legge. Tale disposizione retroattiva permetterà di riesportare materiale bellico in Ucraina già a partire dall’entrata in vigore della nuova normativa.
Il presente progetto attua l’iniziativa parlamentare 23.403 (Modifica della legge sul materiale bellico). Secondo la CPS-N è essenziale che la consultazione verta unicamente sulle proposte in relazione con tale iniziativa, vale a dire sulle condizioni che reggono le autorizzazioni di riesportazione. Le condizioni di autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico sono oggetto di un’altra consultazione avviata dal Consiglio federale riguardante l’attuazione della mozione 23.3585 (Modifica della legge sul materiale bellico).
I documenti relativi alla consultazione sono disponibili agli indirizzi Internet seguenti:
Servizi del Parlamento: parlament.ch>organi>Commissioni tematiche>Commissioni della politica di sicurezza>Rapporti e oggetti posti in consultazione delle CPS
I pareri in formato PDF e Word devono pervenire tramite posta elettronica entro il 21 ottobre 2024 al seguente indirizzo:
armscontrol@seco.admin.ch