Attività legislativa

Uno dei principali compiti dell’Assemblea federale consiste nell’emanare disposizioni che contengono norme di diritto.

L'Assemblea federale emana tali disposizioni sotto forma di legge federale o di ordinanza. Essa sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale.

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Allestimento delle finanze

La sovranità finanziaria compete all’Assemblea federale, che quindi adotta il preventivo per l’anno successivo, prende atto del piano finanziario per i tre anni seguenti e approva il consuntivo dell’anno precedente.

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Elezioni

L’Assemblea federale elegge i sette membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici dei tribunali della Confederazione, il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

In caso di minaccia di guerra elegge il generale dell’esercito.

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Alta vigilanza

Con l’alta vigilanza il Parlamento assume il controllo politico sugli organi della Confederazione. L’alta vigilanza non conferisce la competenza di agire al posto degli organi che vi sono sottoposti o di abrogarne le decisioni. Il Parlamento può tuttavia esprimere soddisfazione o critica e formulare raccomandazioni.

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Partecipazione alla politica estera

L’Assemblea federale partecipa alla definizione della politica estera e vigila sulle relazioni con l’estero. Approva i trattati internazionali, cura le relazioni con i parlamenti esteri e partecipa alle assemblee parlamentari internazionali.

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Pianificazione

La pianificazione politica rientra tra i compiti costituzionali sia del Governo sia del Parlamento.

L’Assemblea federale è informata dell’attività governativa mediante i rapporti che il Consiglio federale le sottopone. Essa impartisce al Consiglio federale il mandato di elaborare una pianificazione o di modificarne le priorità e può prendere decisioni di principio o programmatiche.

Verifica dell’efficacia

L’Assemblea federale provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti decisi dalla Confederazione. Può chiedere al Consiglio federale di svolgere le verifiche, può esaminare le verifiche dell’efficacia svolte su mandato del Consiglio federale o attribuire mandati volti a verificare l’efficacia. Il CPA è il servizio di valutazione di cui dispone l’Assemblea federale per tali verifiche.

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Garanzia delle costituzioni cantonali

L’Assemblea federale accorda la garanzia alle costituzioni cantonali certificando così che sono conformi al diritto federale.

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Tutela della sicurezza interna ed esterna

Oltre al Consiglio federale, anche l’Assemblea federale può prendere provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.

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Grazia e amnistia

L’Assemblea federale accorda la grazia e decide sulle amnistie.

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Decisioni su conflitti di competenza

L’Assemblea federale decide in merito ai conflitti di competenza tra le autorità federali supreme.

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