Atti emanati dall’Assemblea federale

Gli atti emanati dall’Assemblea federale possono avere le seguenti forme: legge federale, decreto federale, ordinanza e decreto federale semplice. Le norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale od ordinanza e gli altri atti sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice.

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Procedura

In entrambe le Camere la deliberazione di atti di progetti normativi segue una procedura prestabilita: dibattito di entrata in materia, deliberazione di dettaglio e votazione sul complesso. Se dopo la prima deliberazione nelle due Camere vi sono divergenze, queste vengono appianate nella cosiddetta procedura di appianamento.

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Iniziative parlamentari, iniziative cantonali e interventi parlamentari

Mediante un’iniziativa parlamentare un parlamentare, un gruppo o una commissione parlamentare può presentare un progetto di atto legislativo o ne può proporre le linee fondamentali. I Cantoni possono esercitare lo stesso diritto mediante un’iniziativa cantonale.

Gli interventi parlamentari sono strumenti con i quali i parlamentari, i gruppi e le commissioni possono proporre provvedimenti o nuove disposizioni legislative e chiedere informazioni o rapporti. Gli interventi parlamentari si rivolgono di regola al Consiglio federale.

Le categorie di intervento parlamentare sono le seguenti: mozione, postulato, interpellanza, interrogazione ordinaria e ora delle domande.

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Domande presentate dai cittadini e petizioni

Secondo la Costituzione federale ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste, proposte, critiche o reclami senza che gliene derivi alcun pregiudizio.

Le domande rivolte all’Assemblea federale concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze. L’Assemblea federale tratta le domande restanti ad essa rivolte come petizioni, seguendo una procedura chiaramente definita.

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Dichiarazioni del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati o del Consiglio federale

Su proposta della maggioranza di una commissione, il Consiglio nazionale può rilasciare dichiarazioni su eventi importanti o questioni di politica interna o estera. Il Consiglio degli Stati può farlo su proposta scritta di un parlamentare o di un membro di una commissione.

Da parte sua, il Consiglio federale può rilasciare una simile dichiarazione a uno dei Consigli o all’Assemblea federale plenaria.