Le attuali disposizioni della legislazione in materia di agenti terapeutici sono inadeguate. In occasione di recenti focolai di epizoozie - virus della febbre catarrale ovina, dermatite nodulare contagiosa - l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha dovuto emanare una decisione di portata generale per consentire l'importazione e l'uso di un vaccino. Questa è però soltanto una soluzione d'emergenza.
Per colmare le lacune è necessario modificare direttamente la legge, ha spiegato la relatrice commissionale Isabelle Chassot (Centro/FR), precisando che per l'importazione temporanea di vaccini non omologati il presupposto è che non siano disponibili in Svizzera medicamenti veterinari alternativi ed equivalenti e che non sia possibile importare un preparato corrispondente omologato all'estero.
Il rilascio dell'autorizzazione compete all'USAV, che a tale scopo si consulta con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per la valutazione tecnica delle richieste. Se il farmaco veterinario in questione contiene organismi geneticamente modificati o agenti patogeni, viene coinvolto anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
Di norma sono i detentori di animali che decidono autonomamente se far vaccinare i propri animali. In circostanze eccezionali le autorità possono però ordinare la vaccinazione per limitare un'epizoozia o prevenire l'insorgere di focolai.
Durante il dibattito, i "senatori" hanno tacitamente aggiunto al disegno di legge un emendamento che autorizza la Confederazione a versare un indennizzo ai detentori degli animali da reddito interessati. Questa somma di denaro è destinata a coprire le perdite di ricavi o i costi supplementari causati dalle misure preventive ordinate dalle autorità veterinarie in caso di epizoozie altamente contagiose.
Il dossier passa ora all'esame del Consiglio nazionale.