La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) è del parere che l’approvazione degli accordi sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE debba essere disciplinata nella Costituzione federale. In questo modo sarà possibile eliminare, in particolare, le incertezze circa la costituzionalità delle modifiche apportate all’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Alla CIP-S sono state assegnate per esame preliminare le seguenti parti dell’oggetto 26.023 concernente i Bilaterali III: le attuazioni a livello di legge del settore dell’immigrazione nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (in particolare le modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione), la questione se il referendum debba essere facoltativo o obbligatorio e la partecipazione dei Cantoni al recepimento dinamico del diritto (in particolare le modifiche alla legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione).

Nelle sedute del 26-27 marzo 2026 e del 5 maggio 2026, la Commissione si è fatta illustrare dal Consiglio federale il messaggio per quanto riguarda la questione del referendum e le questioni relative al diritto degli stranieri. Nella seduta di marzo ha inoltre tenuto audizioni pubbliche sulla questione del referendum. Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha ritenuto che siano necessari chiarimenti per quanto riguarda la costituzionalità degli accordi, nonché in merito all’applicazione della cosiddetta «prassi Schubert», secondo cui il Tribunale federale è tenuto ad applicare le deroghe apportate scientemente ai trattati contenute nelle nuove norme di diritto emanate dal Parlamento. La Commissione ha quindi deciso, con 6 voti contro 6 e il voto decisivo della presidente, di presentare un’iniziativa di commissione (26.425) intesa a fare chiarezza a livello costituzionale. Una nuova disposizione transitoria nella Costituzione federale dovrà prevedere l’approvazione degli accordi; inoltre, occorrerà chiarire che l’articolo 121a capoverso 4 Cost., che stabilisce che non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono allo stesso articolo 121a Cost. (regolazione dell’immigrazione), non si applica agli accordi di stabilizzazione. Questo articolo risponde alle obiezioni secondo cui le nuove disposizioni relative alla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE potrebbero contraddire all’articolo 121a Cost. Inoltre, sancisce che per quanto riguarda gli accordi di stabilizzazione la prassi Schubert sarà sempre applicata così come per i nuovi accordi inclusi nel pacchetto “Bilaterali III”.

Per la Commissione è prioritario garantire che l’elaborazione del presente progetto di modifica della Costituzione federale non ritardi l’esame del progetto relativo ai Bilaterali III. Ha quindi chiesto alla Commissione omologa del Consiglio nazionale, tramite lettera, di darle il via libera all’elaborazione del progetto già prima della sessione estiva. Ciò dovrebbe consentire di sottoporlo al Consiglio degli Stati già nella sessione autunnale 2026.

Presieduta dalla consigliera agli Stati Heidi Z’graggen (M-E, UR), la Commissione si è riunita a Berna il 5 maggio 2026.