Conferimento dell’obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione a trattati intercantonali
Nei settori di compiti citati nell’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale, l'Assemblea federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri. L'obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell'obbligatorietà generale o di obbligo di partecipazione.
Il conferimento dell’obbligatorietà generale ha luogo su richiesta di almeno 18 Cantoni, mediante decreto federale sottostante a referendum.
L’obbligo di partecipazione è invece conferito su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che già partecipano a un trattato intercantonale o che ne hanno negoziato il progetto definitivo, mediante un decreto federale non sottostante a referendum.