Attualmente, la causa di nullità dei matrimoni con minorenni decade quando il coniuge minore compie 18 anni. Con le modifiche di legge adottate oggi, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per far dichiarare nullo il matrimonio.
Eccezioni
Stando ad alcune modifiche apportate dai "senatori" al progetto, che ricalcano in buona parte le intenzioni del Consiglio federale, "il giudice dichiara nullo il matrimonio se uno dei coniugi era minorenne al momento della celebrazione e non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età nel momento in cui è promossa l’azione di nullità".
L'unione è tuttavia valida se il coniuge in questione "è ancora minorenne e il giudice giunge alla conclusione che interessi preponderanti dello stesso impongono il proseguimento del matrimonio oppure è divenuto maggiorenne e il giudice giunge alla conclusione che esprima la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale". Tali eccezioni valgono anche per le unioni domestiche registrate.
Codice penale
La Camera dei cantoni si è anche a favore di una modifica del Codice penale che consentirà di sanzionare i matrimoni forzati a prescindere che si tratti di unioni civili o religiose.
Attualmente, per casi come questi possono essere inflitte pene pecuniarie o fino a cinque anni di reclusione. È punibile anche chi commette il reato all’estero se si trova in Svizzera e non è estradato.