Il traffico regionale viaggiatori deve essere organizzato in modo più semplice, efficiente e trasparente. La Commissione rifiuta inoltre di sottoporre la SSR a un controllo esterno e pubblico sulla gestione.

Il traffico regionale viaggiatori è il cardine dei trasporti pubblici in Svizzera. Costituisce un compito comune della Confederazione e dei Cantoni, con la partecipazione di numerose imprese di trasporto in tutte le regioni del Paese. Ottimizzare questo sistema rappresenta dunque un’operazione lunga e complessa. Il 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato una modifica legislativa intesa a rendere più chiaro, trasparente ed efficiente il traffico regionale viaggiatori (TRV):

Legge federale sul trasporto viaggiatori. Modifica (21.039). Il Consiglio nazionale, in qualità di Camera prioritaria, ha modificato il progetto in alcuni punti. Anche la Commissione dei trasporti del Consiglio degli Stati ha accolto favorevolmente la revisione della legge ed è entrata in materia sul progetto senza opposizioni. Ha pertanto iniziato la deliberazione di dettaglio, prendendo le prime decisioni. Contrariamente al Consiglio nazionale, con 7 voti contro 6 si oppone all’idea di includere i costi per il materiale rotabile storico nel conto di previsione del credito d’impegno (art. 28). Una minoranza intende allinearsi alla decisione del Consiglio nazionale, poiché le imprese del traffico regionale viaggiatori non hanno di fatto la possibilità di generare utili. Sull’emissione di carte giornaliere a prezzo ridotto per gli scolari (art. 15), con 7 voti contro 5 la Commissione ha aderito di misura alla linea del Consiglio nazionale. I costi aggiuntivi, pari a circa 20 milioni di franchi, dovranno essere sostenuti dalla Confederazione (7 voti contro 6). Una minoranza respinge l’introduzione di tali carte giornaliere ritenendo che rientrino nell’ambito di competenza dei Comuni e dei Cantoni e anche perché le imprese di autobus private ne sarebbero escluse. Con 9 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione ha inoltre deciso che, nel confronto tra le offerte oggetto di ordinazione, occorre in particolare tenere conto in modo appropriato delle diverse condizioni di produzione, della topografia, delle fluttuazioni stagionali della domanda, come pure dell’attesa di coincidenze ritardate volta a garantire la continuità della catena di trasporto (art. 31abis cpv. 2).
La Commissione concluderà la deliberazione di dettaglio in occasione della sua prossima seduta. L’oggetto verrà presumibilmente trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile.

Si è svolta un’ulteriore audizione in merito alla revisione parziale della legge sull’organizzazione della Posta (21.048) con i seguenti partecipanti: la Posta Svizzera SA, l’Associazione svizzera dei banchieri, l’Unione delle banche cantonali svizzere, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera. Un terzo ciclo di audizioni è previsto in febbraio, prima che la Commissione inizi a discutere il contenuto del progetto nel secondo trimestre di quest’anno.

All'unanimità la Commissione propone inoltre alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 20.506 «SSR. Per un controllo esterno sulla gestione». Ritiene infatti che l’introduzione di un controllo pubblico corrispondente potrebbe mettere in discussione l’indipendenza della SSR per quanto riguarda i programmi e la sua organizzazione. Sottoporre la SSR al controllo di un organo parlamentare potrebbe in particolare portare a un’influenza politica indiretta da parte del Parlamento. La Commissione non ritiene inoltre necessaria l’introduzione di un ulteriore meccanismo di controllo, in quanto la vigilanza del DATEC sulla SSR, esercitata in conformità alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), è già disciplinata chiaramente e attuata in modo efficace.

La Commissione è stata anche informata dall’Amministrazione sulla situazione attuale in materia di tariffe di roaming.