Il 24 gennaio si è svolta in seno alla Commissione una prima discussione in generale. Dopo aver proceduto a una serie di consultazioni, nella giornata di ieri la Commissione ha proseguito il dibattito che è sfociato nella chiara decisione di entrata in materia – una minoranza si è pronunciata contro tale decisione; la Commissione ha inoltre respinto le proposte di rinvio al Consiglio federale, rispettivamente a una sottocommissione. In una delle sue prossime sedute la Commissione procederà ad ulteriori consultazioni e poi inizierà la deliberazione di dettaglio.
Il disegno è volto a migliorare e a semplificare in modo mirato le regole del Codice delle obbligazioni e delle leggi speciali in materia di prescrizione. Si tratta di portare da uno a tre anni il termine di prescrizione per le pretese derivanti da un atto illecito o da un indebito arricchimento e di stabilire un termine di prescrizione assoluto di 30 anni in caso di danni corporali.
Informazione delle vittime
La Commissione ha preso atto del parere del Consiglio federale del 15 gennaio 2014 relativo all'oggetto 09.430 (Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati). Essa ha respinto le proposte del Consiglio federale di limitare la cerchia degli aventi diritto (art. 92a cpv. 1 e 5 del progetto; 15 voti contro 6 e 1 astensione) e di formulare in modo meno restrittivo la clausola relativa alla ponderazione degli interessi (art. 92a cpv. 3 del progetto; 13 / 8 / 1). La Commissione ha inoltre respinto una proposta che menzionava espressamente l'esigenza di una connessione tra la qualità di vittima e l'infrazione punita con la privazione della libertà (osservazione formulata dal Consiglio federale, senza proposta formale; 11 / 6 / 5). In ognuno dei tre casi si è manifestata una minoranza.
Precetti esecutivi ingiustificati
La Commissione ha preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione relativa all’iniziativa 09.530. Dopo una prima discussione, essa ha deciso d'incaricare la sottocommissione che aveva elaborato l'avamprogetto di esaminare quali modifiche è opportuno apportare a quest'ultimo.
Nomina dei curatori
Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 12.413, la Commissione ha elaborato un progetto preliminare di modifica del Codice civile (CC) concernente la nomina dei curatori. Si tratta di modificare l'articolo 400 capoverso 2 CC nel senso che nessuno possa essere nominato curatore contro la propria volontà. La Commissione ha deciso di entrare in materia con 14 voti contro 10 e nella votazione sul complesso ha approvato il progetto con 15 voti contro 8. Una minoranza ha chiesto di non entrare in materia. La Commissione sottoporrà il progetto preliminare ai Cantoni per parere.
Discriminazione basata sull'orientamento sessuale
La Commissione ha deciso con 14 voti contro 10 di dare seguito all'iniziativa parlamentare 13.407 depositata dal consigliere nazionale Mathias Reynard. Tale iniziativa ha lo scopo di inserire la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella disposizione penale sulla discriminazione razziale (art. 261bis CP).
Mantenimento del figlio
Per quanto concerne il mantenimento del figlio (13.101), la Commissione ha proceduto a consultazioni.
Presieduta dal consigliere nazionale Alec von Graffenried (Verdi, BE), la Commissione si è riunita a Berna il 22 e il 21 febbraio 2014.