La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) è favorevole al conferimento della garanzia a due controverse modifiche di costituzioni cantonali. La costituzione riveduta del Cantone di Berna elenca vari motivi contrari alla naturalizzazione, mentre quella del Cantone Ticino prevede ora un divieto di dissimulare il proprio viso.

Nel conferire la garanzia alle disposizioni costituzionali cantonali, le Camere federali non procedono a una valutazione politica, bensì a una valutazione giuridica. La garanzia va conferita se le disposizioni non sono contrarie al diritto federale. Tale conferimento ha in particolare l’effetto giuridico di limitare il margine d’apprezzamento del Tribunale federale nel trattare ricorsi contro l’applicazione di disposti costituzionali cantonali cui è stata conferita la garanzia; con il conferimento della garanzia tali disposti vengono pressoché «immunizzati».

La Costituzione del Cantone Ticino vieta di dissimulare il viso (p. es. burka) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli aventi diritto di voto del Cantone Ticino hanno approvato tale disposizione il 22 settembre 2013 con 63 494 voti favorevoli e 32 377 contrari. Analogamente al Consiglio federale (messaggio 14.084), la Commissione reputa, con 14 voti contro 8, che a questa disposizione della costituzione del Cantone Ticino vada conferita la garanzia. Questo in particolare anche alla luce di una sentenza del 1° luglio 2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), che ha definito conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo un’analoga normativa del diritto francese.

La minoranza della Commissione propone di non conferire la garanzia alla modifica della Costituzione, poiché ritiene un divieto generale di dissimulare il viso in particolare contrario alla libertà di religione e sproporzionato. Secondo la minoranza il riferimento alla sentenza della Corte EDU è insostenibile, poiché con essa la Corte EDU avrebbe inteso concedere ai singoli Stati un grande margine d’apprezzamento per rispondere a una questione dibattuta in modo controverso in tutta l’Europa. La Svizzera sarebbe libera di scegliere una soluzione diversa dalla Francia.

Con 18 voti contro 6 la Commissione ha altresì approvato la proposta del Consiglio federale di conferire la garanzia a una modifica della Costituzione del Cantone di Berna. La modifica della Costituzione bernese elenca motivi contrari a una naturalizzazione. Non ottiene ad esempio la cittadinanza chi beneficia dell’aiuto sociale. Gli aventi diritto di voto del Cantone di Berna hanno approvato questa modifica costituzionale il 24 novembre 2013 con 203 929 voti favorevoli e 161 358 contrari. In questo contesto occorre chiedersi se le nuove condizioni elencate nella Costituzione bernese vadano applicate in ogni singolo caso. Nel caso ad esempio di una persona disabile o di una persona che ha riscosso l’aiuto sociale per motivi che non poteva influenzare, ciò potrebbe essere contrario al divieto di discriminazione, al principio dell’uguaglianza giuridica o a quello della proporzionalità previsti dalla Costituzione federale. Tuttavia l’articolo 7 capoverso 1 della Costituzione del Cantone di Berna rinvia esplicitamente ai «limiti tracciati dal diritto federale» per cui si può presumere che il legislatore bernese disponga di un margine di manovra sufficiente per emanare una legislazione d’esecuzione che permetta di applicare, nel singolo caso, la normativa conformemente al diritto federale.

La minoranza della Commissione non intende conferire la garanzia alla modifica, poiché ritiene discriminatorio il rifiuto generale di naturalizzare le persone che beneficiano dell’aiuto sociale. Secondo la minoranza l’interpretazione del Consiglio federale, secondo cui in casi eccezionali la naturalizzazione è pur sempre possibile, sarebbe problematica sotto il profilo democratico, poiché il testo costituzionale veicola tutt’altra impressione.

Nessuna estensione dell’incompatibilità con un mandato parlamentare

L’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Jean-François Steiert (S, FR) chiede che in futuro l'impossibilità di far parte dell'Assemblea federale si applichi a tutti gli organi dell'amministrazione statale indiretta. L’iniziativa verte soprattutto sui membri degli organi direttivi delle casse malati, che nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie assolvono compiti statali e agiscono alla stregua di un’autorità statale (14.445 n Iv.Pa. Steiert. Incompatibilità tra mandato parlamentare e mandato ufficiale. Nessuna eccezione non necessaria). Secondo l’autore la separazione dei poteri impone che a questa cosiddetta «amministrazione statale indiretta» si applichino le medesime incompatibilità previste per l’amministrazione statale diretta o per le imprese controllate dallo Stato. Con 15 voti contro 8 e un’astensione, la Commissione propone di non dare seguito all’iniziativa. Oltre che nella loro attività parlamentare, i membri dell’Assemblea federale sono impegnati in numerose attività economiche e sociali. Questa loro vicinanza alla società è auspicabile nell’ambito del nostro sistema parlamentare. Le conoscenze specifiche dei vari rappresentanti di interessi possono in tal modo confluire direttamente nella legislazione. Il principio del pari trattamento impone che valgano le stesse regole per tutti i rappresentanti di interessi. Se si attuasse l’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Steiert, dovrebbero essere trattati allo stesso modo anche altri rappresentanti di interessi. L’adesione a una cassa pensione è ad esempio obbligatoria e anche le casse pensioni operano in un settore essenzialmente definito e gestito dalla Confederazione. L’incompatibilità verrebbe quindi estesa in modo tale da pregiudicare il funzionamento del parlamento di milizia.

Presieduta dalla consigliera nazionale Cesla Amarelle (S, VD), la Commissione si è riunita a Berna il 12 e il 13 febbraio 2015.

 

Berna, 13 febbraio 2015 Servizi del Parlamento