La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale intende conseguire un'agevolazione amministrativa e finanziaria nell'ambito dell'obbligo dell’atto pubblico. In casi semplici la costituzione, lo scioglimento e la modifica dello statuto di società anonime, società a garanzia limitata e cooperative deve poter avvenire senza obbligo dell’atto pubblico. La forma scritta deve essere considerata sufficiente anche per gli aumenti di capitale che vengono effettuati in contanti e che non limitano i diritti d’opzione.

​La Commissione intende limitare l'obbligo dell’atto pubblico per determinati atti societari. Essa condivide l’orientamento del disegno del Consiglio federale sul diritto della società anonima (16.077), che prevede una rinuncia parziale all'obbligo dell’atto pubblico al fine di agevolare in particolare le PMI sotto il profilo amministrativo e finanziario. La Commissione ritiene tuttavia che la limitazione proposta dal Consiglio federale verrebbe attuata soltanto in modo saltuario poiché il suo campo d'applicazione è confinato allo statuto, che contiene esclusivamente le indicazioni minime previste dalla legge. Considerato che le società con uno statuto simile sono estremamente rare, la Commissione ha deciso di fissare condizioni maggiormente applicabili nella pratica per quanto concerne la limitazione dell'obbligo dell’atto pubblico.

Secondo quanto deciso dalla Commissione, per la costituzione di una società anonima o di una società a garanzia limitata è sufficiente la forma scritta, nella misura in cui i conferimenti sono interamente effettuati in denaro e nella valuta delle azioni, rispettivamente del capitale sociale, e se lo statuto prevede soltanto le condizioni minime legali o se comprende unicamente disposizioni su punti trattati in modo esaustivo nella legge. Anche la modifica dello statuto deve essere possibile senza obbligo dell'atto pubblico, soltanto se sia prima che dopo la stessa lo statuto prevede disposizioni che consentono la costituzione per mezzo della forma scritta. In caso di aumento del capitale la forma scritta deve essere consentita se i conferimenti sono interamente effettuati in denaro e nella valuta del capitale e se il diritto d'opzione non viene limitato. Le stesse condizioni valgono per la società cooperativa.

Una minoranza propone di mantenere tutte le disposizioni vigenti in materia di atto pubblico.

Fino alla conclusione della deliberazione di dettaglio, le decisioni della Commissione sottostanno all'approvazione del testo nella votazione sul complesso.

Presieduta dal consigliere nazionale Pirmin Schwander (UDC/SZ), la Commissione si è riunita a Berna il 19 e il 20 aprile 2018.