La Commissione ha svolto varie audizioni, sentendo rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ed esperti dei settori del perseguimento penale, della psichiatria minorile e degli istituti d’esecuzione per minori. Dalle audizioni è emerso un ampio consenso sul fatto che il diritto penale minorile svizzero è fondamentalmente ben concepito, in quanto pone l’accento non sulla punizione bensì su un approccio di educazione e di prevenzione. L’approccio educativo non significa tuttavia la rinuncia a provvedimenti incisivi: misure anche molto intensive, inclusa la privazione della libertà, possono essere ordinate già subito dopo il compimento del reato e durare fino al compimento dei 25 anni.
Nonostante gli esperti consultati siano unanimi nel dare un giudizio positivo del diritto penale minorile vigente e non ritengano necessari adeguamenti, la Commissione ritiene sia opportuno intervenire soprattutto nel caso dei giovani recidivi plurimi che commettono reati particolarmente violenti. La Commissione reputa che in simili situazioni il Legislatore debba tenere conto, accanto agli obiettivi di protezione ed educazione, anche del senso comune di giustizia e del fatto che la comunità si attende una reazione commisurata alla gravità dei reati commessi. Per questo motivo la Commissione intende inasprire puntualmente le pene massime comminate nel diritto penale minorile. Con 9 voti contro 2, propone alla propria Camera di adottare il punto 3 della mozione, volto ad aumentare da quattro a sei anni la pena privativa massima della libertà per i giovani a partire dai 16 anni e da uno a due anni per i quindicenni. In tal modo si rende possibile un sanzionamento adeguato nei rari casi in cui un giovane si rende colpevole di reati di violenza grave e risulta refrattario alle sole misure di protezione. La Commissione respinge per contro gli altri punti della mozione, che a suo parere stravolgerebbero gli elementi consolidati dell’attuale diritto penale minorile. Una minoranza propone alla Camera di respingere interamente la mozione, mentre una seconda minoranza propone di accoglierne tutti i punti.
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
Senza proposte contrarie, la Commissione è entrata in materia sulla revisione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (25.080) il cui obiettivo è, in particolare, assicurare alle vittime di violenza l’accesso alle prestazioni mediche e medico-legali e riconoscere loro il diritto di esigere gratuitamente l’allestimento della documentazione medico-legale. La Commissione procederà alla deliberazione di dettaglio nel corso delle prossime sedute.
La Commissione ha avviato l’esame delle Convenzioni dell’OIL sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro
La Commissione ha iniziato ad occuparsi del messaggio concernente l’approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 190 e 191 (26.047) e la loro ratifica. Le due Convenzioni riguardano rispettivamente l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e il riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale. Con il messaggio del 5 maggio 2026 il Consiglio federale ha reagito al rinvio da parte del Parlamento dei progetti precedenti (22.045 / 24.047). Nel quadro delle deliberazioni, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di chiarire, in particolare, quali potrebbero essere le conseguenze della ratifica delle Convenzioni dell’OIL su eventuali comunicazioni individuali nell’ambito della procedura prevista dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), poiché anche quest’ultima disciplina questioni di diritto del lavoro.
La Commissione è favorevole ad un limite d’età unico per le persone elette dall’Assemblea federale
La Commissione sostiene l’introduzione del limite di età di 70 anni per tutte le persone elette dall’Assemblea federale, ad eccezione dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione. Al riguardo ha deciso, con 7 voti contro 2 e 2 astensioni, di presentare un’iniziativa commissionale (26.456). Con 6 voti contro 4 e 1 astensione, appoggia altresì l’iniziativa della commissione omologa del Consiglio nazionale (26.452) che propone l’innalzamento del limite d’età del procuratore generale della Confederazione. Respinge invece la proposta di innalzare il limite d’età unicamente per il procuratore generale della Confederazione, mantenendo invece l’attuale limite di 68 anni per i sostituti procuratori generali, poiché, a suo avviso, equivarrebbe ad una soluzione ad personam.