Nel giudicare i crimini violenti, i legami dell’autore con il suo Paese d’origine non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell’espulsione. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) avvia la consultazione di un progetto preliminare in tal senso.

L’iniziativa parlamentare 23.443 presentata dal consigliere nazionale Jean-Luc Addor (V, VS) chiede di adeguare la legislazione in vigore in modo che gli autori di crimini violenti non possano più evitare l’espulsione a causa dell’assenza di legami o di legami tenui con il proprio Paese d’origine. In occasione dell’esame preliminare, le CIP dei due Consigli avevano dato seguito all’iniziativa. Secondo le Commissioni la clausola di rigore prevista al capoverso 2 dell’articolo 66a del Codice penale (CP) è applicata in modo troppo generoso dai tribunali, in particolare in caso di reati gravi per i quali l’interesse pubblico a pronunciare l’espulsione è particolarmente forte. Si giustifica dunque una limitazione del margine di apprezzamento dei tribunali nell’applicazione della clausola di rigore.

Facendo seguito a queste decisioni, la Commissione ha elaborato un progetto preliminare per attuare l’iniziativa parlamentare. La CIP-N propone di integrare all’articolo 66a CP nonché all’articolo 49a del Codice penale militare una disposizione in base alla quale i legami che lo straniero ha con il proprio Paese non possono essere presi in considerazione in suo favore al momento dell’esame della clausola di rigore, se esso è condannato per un crimine di cui al capoverso 1 di questi articoli e che tale crimine implichi una specifica violenza, come ad esempio l’omicidio intenzionale, le lesioni personali gravi o la violenza carnale.

Con 13 voti contro 9 e 2 astensioni, la Commissione ha adottato il progetto preliminare da mettere in consultazione.

Una minoranza considera che tale modifica violi il principio di proporzionalità perché non consente un’adeguata ponderazione degli interessi. L’espulsione costituisce una restrizione significativa dei diritti fondamentali; l’esame della proporzionalità deve pertanto essere ancor più rigoroso. Il progetto proposto costituisce quindi una violazione dei principi dello Stato di diritto così come dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale e da vari trattati internazionali, in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Vi è inoltre il rischio che tale modifica non abbia alcun effetto, poiché potrebbe non essere applicata dai tribunali.

La procedura di consultazione terminerà il 2 ottobre 2026. La relativa documentazione è disponibile ai seguenti indirizzi Internet:

Presieduta dalla consigliera nazionale Nina Schläfli (S, TG), la Commissione si è riunita a Berna il 21 e 22 maggio 2026.