La Commissione ribadisce l’immutata importanza di un approvvigionamento energetico nazionale basato su fonti rinnovabili e la necessità che le condizioni quadro legali per l’infrastruttura necessaria ne tengano debitamente conto. Ha dunque precisato il disegno di modifica della legge sugli impianti elettrici (accelerazione nell’ampliamento e nella trasformazione delle reti elettriche, 25.057) in vari punti, così da velocizzare efficacemente le procedure di autorizzazione, e l’ha approvato nella votazione sul complesso con 11 voti a favore, nessuno contrario e 2 astensioni. Con 8 voti contro 3 e 1 astensione, la Commissione ha altresì aderito alla decisione del Consiglio nazionale di attribuire alla realizzazione di impianti della rete di distribuzione, oltre che a quella di impianti della rete di trasporto, un’importanza nazionale che prevalga in linea di principio su altri interessi nazionali, con esclusione tuttavia della rete a bassa tensione.
Puntare su linee aeree nella rete di trasporto
Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario e 1 astensione, la Commissione conferma che le linee della rete di trasporto devono essere posate principalmente come linee aeree e solo in casi particolari come cavi interrati. È tuttavia unanime nel ritenere che questo principio non debba valere nelle zone edificabili. Per una minoranza è assolutamente necessario che, in determinati casi, ad esempio in presenza di insediamenti o biotopi di importanza nazionale, si valuti se linee della rete ad altissima tensione possano essere interrate. La corrispondente proposta di minoranza è stata respinta con 6 voti contro 3.
Con 7 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione propone l’autorizzazione a posteriori di impianti con una tensione nominale fino a 36 kV, a condizione che si trovino al di fuori di una zona protetta e le linee siano posate come cavi interrati. In questi casi, una ponderazione globale degli interessi non è necessaria. Con 9 voti contro 3, la Commissione propone di escludere la possibilità che le organizzazioni possano adire il Tribunale federale se la procedura riguarda la rete elettrica in relazione con centrali idroelettriche secondo l’articolo 9a della legge sull’approvvigionamento elettrico. Nel caso di procedimenti relativi alle centrali stesse, questa esclusione è già prevista dal diritto vigente. Una minoranza respinge la proposta ritenendo questa armonizzazione un intervento ingiustificato nel diritto di ricorso delle organizzazioni.
Semplificazione del rinnovo di linee dell’alta e altissima tensione
La Commissione sottolinea come, nei prossimi anni e decenni, numerosi impianti della rete elettrica giungeranno al termine del loro ciclo di vita e dovranno essere sostituiti o risanati. Secondo il Consiglio nazionale, la sostituzione o il risanamento di linee dell’altissima tensione può avvenire sul tracciato esistente o nelle sue immediate vicinanze. Con 6 voti contro 3, la Commissione propone di applicare questo principio già a partire da una tensione nominale superiore a 36 kV. In questo modo, si disporrebbe, nelle zone palustri, di un certo margine di manovra per il rinnovo delle linee elettriche esistenti (7 voti contro 3 e 2 astensioni). La minoranza ricorda che la Costituzione impone l’assoluta protezione delle paludi e dei paesaggi palustri e si allinea pertanto alla decisione del Nazionale. Al di fuori delle zone edificabili, la Commissione propone all’unanimità di consentire la sostituzione delle linee che superano i valori soglia relativi al rumore e alle radiazioni non ionizzanti con linee che possono superare anch’esse tali valori, purché i livelli di esposizione che ne risultano non sia superiori a quelli precedenti. All’interno delle zone edificabili, occorre tuttavia continuare a verificare se con misure adeguate sia possibile ridurre l’esposizione.
Stazioni di trasformazione al fuori delle zone edificabili
Secondo la Commissione, la situazione riguardante la difficoltà di reperire terreni per le stazioni di trasformazione rappresenta un ostacolo non trascurabile alla transizione energetica. Propone pertanto di autorizzare la realizzazione di questi impianti anche al di fuori delle zone edificabili laddove, all’interno di dette zone, non sia possibile trovare un’ubicazione idonea con un impegno ragionevole. Contrariamente al Consiglio nazionale, non reputa necessario che tali impianti siano immediatamente adiacenti alle zone edificabili e, per quanto riguarda le loro dimensioni, propone un limite massimo di 20 m2 e un’altezza massima di tre metri. Ad avviso della Commissione, inoltre, anche la sostituzione o la modifica di stazioni di trasformazione esistenti, realizzate legittimamente, deve essere possibile se non vi si oppongono interessi preponderanti.
La Commissione ha proseguito l’esame dell’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sull’energia elettrica (facente parte del pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», 26.023), senza tuttavia adottare ancora decisioni conclusive.
Presieduta dal consigliere agli Stati Thierry Burkart (RL, AG), la Commissione si è riunita a Berna il 7 e 8 maggio 2026.