Con 15 voti contro 7 la CAG-N propone alla propria Camera di approvare le disposizioni penali proposte dal Consiglio federale relative all’interdizione obbligatoria di esercitare un’attività (12.076) (art. 67 cpv. 3 e 4 D-CP). L’interdizione dovrebbe durare almeno dieci anni ma può essere anche pronunciata a vita. Una minoranza ritiene che il giudice non debba essere costretto a pronunciare un’interdizione, ma debba disporre di un certo margine di apprezzamento. Un’altra minoranza si è dichiarata a favore di un’interdizione obbligatoria, indipendentemente dalla gravità del reato. Con 15 voti contro 6 la CAG-N ha auspicato che questa tematica venga ridisciplinata in tempi rapidi a livello di legge. Una minoranza preferirebbe invece attendere che Popolo e Cantoni si siano pronunciati sull’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli».
Sorveglianza delle imprese di revisione
All’unanimità la CAG-N ha approvato un progetto del Consiglio federale (13.066) che pone l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) come unico ente competente della sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit. Attualmente, conformemente al quadro legale vigente, nell’espletamento di questi compiti l’ASR è affiancata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La Commissione ritiene che concentrando le competenze in un unico ente l’efficienza sarà maggiore. Contro la maggioranza (16 voti contro 6 e 1 astensione), una minoranza della CAG-N propone di non entrare in materia sul progetto. Essa ritiene che nell’ambito della sorveglianza dei mercati finanziari esista un’ulteriore necessità d’intervento a livello normativo che andrebbe considerata in questo contesto.
Pubblicazione di misure di protezione degli adulti
Con 17 voti contro 0 e 7 astensioni la Commissione ha approvato un progetto preliminare concernente la modifica del Codice civile che prevede l’obbligo di comunicare all’ufficio di esecuzione l’adozione di misure relative al diritto della protezione degli adulti. Così facendo questo ufficio sarà in grado di informare sulle misure prese i terzi che ne faranno richiesta. Partner contrattuali potenziali avranno quindi la possibilità, con un onere relativamente ridotto, di informarsi in questo senso. I lavori della Commissione si svolgono nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare (11.449). Sul progetto preliminare è stata indetta una consultazione.
Procedura penale
Il Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007, che unifica la procedura a livello nazionale, è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. La Commissione ritiene che sia giunto il momento di procedere a una revisione puntuale. Ha pertanto dato seguito a tre iniziative parlamentari depositate dal consigliere nazionale Jositsch. All’iniziativa 12.495 «Carcerazione preventiva nel caso di rischio di recidiva qualificato» con 12 voti contro 9, all’iniziativa 12.497 «Legittimazione attiva a impugnare le decisioni in materia di carcerazione» con 14 voti contro 5 e 3 astensioni e all’iniziativa 12.494 «Estendere l'assunzione delle prove per via diretta nel processo penale» con 15 voti contro 6 e 2 astensioni.
Con 15 voti contro 7, la Commissione propone invece di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 12.498 «Garantire l'imparzialità nelle inchieste penali contro attori del sistema della giustizia penale» depositata dal consigliere nazionale Carlo Sommaruga. Una minoranza vorrebbe invece darvi seguito. È stata pure bocciata – con 17 voti contro 6 – l’iniziativa popolare del consigliere nazionale Daniel Jositsch 12.496 «Abolire o limitare la procedura abbreviata nel Codice di diritto processuale penale svizzero». Anche in questo caso una minoranza vorrebbe darvi seguito.
Giudici del Tribunale penale federale
La Commissione si allinea alla posizione del Consiglio degli Stati per quanto concerne il numero di posti di giudice ordinario (al massimo 16) e di giudice supplente (al massimo 3), nonché le indennità versate ai giudici supplenti del Tribunale penale federale (12.462). Le decisioni sono state prese all’unanimità.
Contratto di vendita a rate anticipate
All’unanimità la Commissione propone alla propria Camera di approvare l’abrogazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate (art. 227a – 228). Questa modifica di legge avviene nel quadro dell’attuazione di un’iniziativa parlamentare (07.500).
Notifica dei difetti nel contratto d’appalto
La Commissione ha deciso, senza opposizioni, che il termine di notifica nel contratto d’appalto va reso più flessibile – l’attuale articolo 370 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni esige che il committente segnali i difetti all’appaltatore «tosto che siano scoperti». La CAG-N ha quindi dato seguito all’iniziativa parlamentare 12.502 depositata da Markus Hutter («Termini di avviso più equi nel contratto d’appalto»).
Presieduta dal consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 24 e il 25 ottobre 2013.
Berna, 25 ottobre 2013 Servizi del Parlamento