Durante la sessione autunnale, il Consiglio degli Stati ha accolto questa mozione con 34 voti contro 6. Dopo un vivace dibattito, la CAG-N ha deciso, ad ampia maggioranza, di proporre di respingerla. Nonostante ritenga che la trasparenza dell’attività giudiziaria sia fondamentale, la maggioranza della Commissione ricorda che l’informazione del pubblico in questo ambito è già garantita: nel limite dei posti disponibili e ad eccezione dei processi a porte chiuse, qualsiasi persona interessata può assiste a una seduta del Tribunale federale. D’altro canto il Tribunale ha già oggi la facoltà di introdurre nel suo regolamento la possibilità di filmare una qualsiasi seduta pubblica, ad esempio ai fini della formazione in ambito universitario. La trasmissione sistematica delle sedute via Internet non risolverebbe il problema fondamentale della difficile comunicazione sul funzionamento e sulle decisioni del potere giudiziario, ma ne creerebbe numerosi altri. La protezione della personalità delle parti in causa ne sarebbe compromessa; l’esame approfondito delle questioni giuridiche e le argomentazioni divergenti dei magistrati darebbero luogo a uno scambio sterile di dichiarazioni preparate in anticipo; la pressione esercitata sui giudici federali aumenterebbe e di conseguenza anche la loro indipendenza verrebbe messa in pericolo. La minoranza della Commissione ritiene invece che il solo modo per combattere l’attuale diffidenza esistente nei confronti del potere giudiziario sia quello di aumentare la trasparenza utilizzando i moderni mezzi di comunicazione.
Esecuzione delle pene e delle misure. Informazione della vittima
La Commissione ha approvato la versione definitiva del progetto che ha elaborato in esecuzione dell’iniziativa 09.430 «Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati» e lo ha trasmesso al suo Consiglio e, per parere, al Consiglio federale. Alla luce dei risultati della procedura di consultazione, la Commissione ha modificato in diversi punti il progetto preliminare posto in consultazione:
- alle vittime si aggiungono i congiunti delle vittime che ora hanno un diritto d’informazione proprio, e i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione (p. es. un testimone);
- spetta alla polizia o al ministero pubblico informare, in occasione della prima audizione, la vittima dei propri diritti, e non più all’autorità d’esecuzione;
- è possibile ottenere a posteriori informazioni su eventi passati, come una liberazione;
- l’informazione non è più rifiutata «se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto» ma unicamente «qualora siffatta informazione esponesse il condannato a un serio pericolo».
Atti di violenza commessi nei confronti di impiegati statali
La Commissione ha trattato questo tema sulla base di un’iniziativa del Cantone di Ginevra che chiede un inasprimento delle sanzioni per i reati commessi contro le autorità e i funzionari (12.306) e nel quadro della petizione della Federazione Svizzera Funzionari di Polizia (10.2016). Con 16 voti contro 8, ha deciso di proporre al Consiglio nazionale di sospendere i lavori per oltre un anno per quanto concerne l'iniziativa cantonale, visti i lavori in corso relativi al diritto delle sanzioni (12.046) e il futuro messaggio del Consiglio federale che rivedrà il quadro delle pene. Ha inoltre adottato un postulato con 12 voti contro 4 e 8 astensioni che incarica il Consiglio federale di valutare la necessità di prendere provvedimenti per proteggere penalmente gli impiegati dello Stato contro atti di violenza.
Reato dello sfruttamento passivo della prostituzione
Con 11 voti contro 10 e 2 astensioni la CAG-N ha deciso di elaborare una modifica di legge che introduce il reato dello sfruttamento passivo della prostituzione, dando così seguito a un’iniziativa parlamentare (13.423). Questo reato concernerà i casi in cui una persona ottiene vantaggi patrimoniali sproporzionati o un reddito abusivo da persone che esercitano la prostituzione.
Diritto successorio
Con 18 voti contro 2 e un’astensione, la Commissione ha approvato la decisione dell’omologa Commissione del Consiglio degli Stati di dare seguito all’iniziativa parlamentare 12.450, volta a ridurre a sei mesi il termine durante il quale, mediante pubblicazioni, gli eredi sono diffidati ad annunciarsi (art. 555 CC).
Procedura di conciliazione nel processo civile
Con 13 voti contro 11 la Commissione è sempre del parere che se una parte non compare personalmente durante una procedura di conciliazione (art. 206 del Codice di procedura civile) le conseguenze nei suoi confronti debbano essere attenuate. In tal modo essa intende dare seguito all’iniziativa parlamentare che va in questa direzione (12.424) e sottopone al Consiglio nazionale una proposta in tal senso. Una minoranza della CAG-N ritiene invece che in questo ambito non ci sia alcun bisogno di legiferare.
Presieduta in parte dal consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC, GE) e in parte dal consigliere nazionale Alec von Graffenried (G, BE), la Commissione si è riunita a Berna il 7 novembre 2013.
Berna, 8 novembre 2013 Servizi del Parlamento