Con 7 voti contro 4 la Commissione ha dato seguito alle due iniziative dei Cantoni di Zugo e di Uri che chiedono che la Costituzione federale lasci liberi i Cantoni di determinare il proprio diritto elettorale (
14.307 Iv. Ct. Zugo. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale / 14.316 Iv. Ct. Uri. Sovranità in materia elettorale). La Commissione avrebbe preferito chiarire la questione a livello di legge, nell’interesse dei Cantoni. Pertanto il 16 aprile 2015 aveva adottato una propria iniziativa che prevedeva di sancire in una legge federale, fra le altre cose, la possibilità per i Cantoni di adottare il sistema proporzionale, il sistema maggioritario oppure il sistema misto (
15.429 Iv. Pa. CIP-S. Disciplinare a livello di legge le condizioni cui devono sottostare i sistemi elettorali dei Cantoni, v. comunicato stampa del 17 aprile 2015). Nel frattempo è tuttavia stato accertato che la Confederazione non dispone di una competenza costituzionale per adottare una simile legge: l’articolo 39 della Costituzione federale prevede che i Cantoni disciplinano l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale.
La Commissione ha pertanto deciso, all’unanimità, di non presentare l’iniziativa e di intraprendere la via della modifica costituzionale. Nella Costituzione potrebbe ad esempio essere sancito che i Cantoni possono prevedere anche sistemi maggioritari e sistemi misti. Qualora anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale dovesse dare seguito alle due iniziative cantonali, si potranno avviare i lavori per una normativa costituzionale in questo senso.
La minoranza della Commissione ritiene inopportuno che alla Costituzione federale vengano apportate precisazioni circa l’impostazione del diritto elettorale cantonale. L’articolo 34 della Costituzione definisce in modo chiaro i requisiti che i sistemi elettorali devono soddisfare a tutti i livelli dello Stato. A tali requisiti devono adempiere anche i sistemi elettorali cantonali.
Respinta nella votazione sul complesso la naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione
La Commissione intende rinunciare a una nuova base legale per la naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione. Dopo aver respinto un progetto di modifica costituzionale e legislativa nella votazione sul complesso, essa raccomanda alla propria Camera di non entrare in materia su una corrispondente iniziativa parlamentare del Consiglio nazionale. In occasione della seduta del 16 aprile la CIP-S era entrata in materia sulla revisione costituzionale e legislativa del Consiglio nazionale per una naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione (
08.432 Iv. Pa. Marra. La Svizzera deve riconoscere i propri figli). In tale contesto aveva stralciato dal progetto costituzionale (progetto 1) la condizione della “nascita in Svizzera”, limitandosi a menzionare gli stranieri di terza generazione quale nuovo gruppo avente diritto alla naturalizzazione agevolata (v. comunicato stampa del 16 aprile 2015). La Commissione intendeva stabilire in un secondo momento come definire nella legge (progetto 2) la cerchia degli stranieri di terza generazione che possono usufruire della naturalizzazione agevolata.
Dopo aver discusso approfonditamente le possibili varianti di modifica legislativa, in sede di votazione sul complesso la Commissione ha respinto, con 7 voti contro 5, sia la revisione costituzionale già esaminata sia la revisione della legge appena discussa. La CIP-S è giunta alla conclusione che a proposito della naturalizzazione agevolata il progetto di legge proposto dal Consiglio nazionale, al pari delle altre varianti esaminate dalla CIP-S, causerebbe un onere amministrativo maggiore rispetto alla normativa prevista per la naturalizzazione ordinaria nel quadro della revisione totale.
La Commissione sottolinea infatti che la legge riveduta sulla cittadinanza prevede che per la naturalizzazione agevolata devono essere soddisfatti gli stessi criteri d’integrazione validi per la naturalizzazione ordinaria. Essa ricorda inoltre che grazie al doppio computo degli anni di soggiorno in Svizzera tra l’ottavo e il diciottesimo anno d’età è prevista già oggi un’agevolazione significativa della quale possono avvalersi anche gli stranieri di terza generazione.
Secondo la minoranza della Commissione, l’istituzione di una base costituzionale e legislativa è opportuna poiché soltanto una soluzione a livello federale può garantire per le persone interessate una prassi uniforme in tutta la Svizzera per quanto riguarda le condizioni per la naturalizzazione.
Il fatto di aver respinto il progetto costituzionale e quello legislativo nella votazione sul complesso significa che la Commissione propone ora alla propria Camera di non entrare in materia su nessuno dei due progetti.
Presieduta dalla consigliera agli Stati Verena Diener Lenz (ZH, VL), la Commissione si è riunita a Berna il 22 e il 23 giugno 2015.
Berna, 23 giugno 2015 Servizi del Parlamento