Il disegno del Consiglio federale prevedeva, in risposta a diversi interventi parlamentari, d’introdurre il diritto di rifiutare di collaborare per i giuristi d’impresa. L’obiettivo di questa normativa è di garantire alle imprese svizzere attive all’estero di beneficiare delle stesse garanzie processuali delle imprese locali, in particolare negli Stati Uniti. La Commissione ha tuttavia deciso di restringere un po’ il campo d’applicazione rispetto alla versione proposta dal Consiglio federale, aggiungendo i due seguenti criteri: entrambe le parti possono beneficiare del diritto di rifiutare di collaborare e questo diritto è concesso unicamente alle società commerciali. La procedura applicabile e la questione dell’assunzione dei costi in caso di controversia sono state anch’esse aggiunte dalla Commissione.
Attualmente, in caso di decisioni pronunciate in procedura sommaria, il termine di appello è di dieci giorni. La Commissione vuole mantenere questo termine e, con 6 voti contro 6 e il voto decisivo del presidente, ha deciso di respingere l’aumento di questo termine a trenta giorni per le controversie concernenti il diritto di famiglia. La Commissione ritiene che il termine di dieci giorni sia sufficiente. La minoranza della Commissione considera invece che, vista la portata di queste decisioni in procedura sommaria e visto che le ferie giudiziarie non si applicano per esempio in queste procedure, il prolungamento di tale termine permetterebbe alle parti di fare valere i loro diritti.
Nel tentativo di abbreviare i tempi di una decisione, la Commissione propone pertanto di intervenire su tre aspetti: prolissità degli atti, contenuto minimo della decisione e termine per la replica. Il Codice di diritto processuale civile prevede già strumenti che consentono ai tribunali di agire contro gli atti prolissi. La Commissione è tuttavia del parere che sia necessario menzionare esplicitamente che gli atti giudicati prolissi possono essere dichiarati inammissibili.
La Commissione ritiene che le decisioni possano, se del caso, contenere i considerandi essenziali in fatto e in diritto. Infine, la Commissione considera che sia necessario codificare la prassi del Tribunale federale in materia di diritto di replica. Ha quindi deciso all’unanimità che, in assenza di un termine impartito dal tribunale, le parti abbiano dieci giorni per pronunciarsi sugli atti della controparte.
Nel voto sul complesso la Commissione ha quindi deciso all’unanimità di adottare il disegno, il quale dovrebbe essere trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva.
Ratifica della Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro
La Commissione ha adottato una mozione (21.3455) che incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un disegno di decreto federale che ratifica la Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. La Commissione ritiene che la ratifica di questa Convenzione permetta di rafforzare l’ulteriormente l’attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali.
Rafforzare la lotta contro i fallimenti abusivi
Dopo aver preso atto del rapporto (tedesco/francese) che aveva commissionato all’Amministrazione, la Commissione ha svolto una discussione approfondita sull’opportunità di modificare radicalmente il diritto in materia di revisione, in particolare la possibilità attualmente offerta alle imprese di non fare sottoporre a una revisione limitata i propri conti (opting out). Ha infine deciso di procedere, in un primo momento, alla deliberazione di dettaglio sull’attuale disegno del Consiglio federale (19.043), che prevede soprattutto l’applicazione dell’interdizione penale di esercitare. Nel voto sul complesso il disegno è stato adottato con 11 voti e 1 assenzione, con alcune modifiche. A stretta maggioranza la Commissione propone già ora che la decisione di
opting out sia sottoposta a un rinnovo ogni due anni, dietro presentazione dei conti annuali presso il registro di commercio; con 12 voti contro 1 desidera inoltre stralciare la disposizione che esclude i crediti di diritto pubblico dall’esecuzione in via di fallimento. Entrambe le proposte saranno avversate da minoranze dinanzi al Consiglio degli Stati, il quale esaminerà il dossier durante la sessione estiva.
In un secondo momento, la Commissione ha adottato una proposta di mozione (21.3456) che incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto volto a sviluppare ulteriormente il diritto in materia di revisione affinché le pertinenti disposizioni siano più efficaci per impedire il differimento dei fallimenti ed evitare gli abusi, badando nel contempo a non intralciare in modo eccessivo l’attività economica.
La Commissione propone inoltre di respingere le mozioni 16.4017, 17.3758, 17.3759 e 17.3760 concernenti lo stesso tema.
Codice di procedura penale: unanimità sulla necessità di correttivi
A seguito di una mozione presentata dalla Commissione nel 2014 era stato deciso che l’applicabilità del Codice di procedura penale entrato in vigore nel 2011 sarebbe stata esaminata dopo alcuni anni per apportare eventuali correttivi. La Commissione è ora entrata in materia all’unanimità sul disegno del Consiglio federale in adempimento a tale mozione (19.048). Ha preso conoscenza che nella trattazione dell’oggetto durante la sessione primaverile 2021, il Consiglio nazionale ha apportato diverse modifiche e, in parte, introdotto nuovi elementi, come la nozione di giustizia riparativa. La Commissione ha pertanto deciso, in vista della deliberazione di dettaglio, di svolgere ulteriori audizioni.
La Lex Koller non va rivista
La Commissione propone alla sua Camera con 6 voti contro 5 e 1 astensione di respingere la mozione che chiede un allentamento della Lex Koller per quanto riguarda l’acquisto di quote sociali in una cooperativa d’abitazione (18.4314). A suo avviso, vista la decisione adottata dal Consiglio federale nella sua seduta del 20 giugno 2018 di non portare avanti una richiesta in tal senso, una modifica puntuale della legge federale per quanto riguarda l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero non è al momento opportuna. La minoranza rileva che nella consultazione a suo tempo svolta l’allentamento richiesto dalla mozione per le cooperative d’abitazione non aveva sollevato opposizioni e propone pertanto alla sua Camera di accogliere la mozione.
Nuovo limite d’età per il posto di procuratore generale della Confederazione
La Commissione ha infine accolto la modifica di ordinanza volta a ad aumentare a 68 anni – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – il limite d’età per le funzioni di procuratore generale della Confederazione e di sostituto procuratore generale della Confederazione (20.485). Il progetto di atto normativo e il relativo rapporto saranno pubblicati prossimamente in vista della trattazione prevista nella sessione autunnale.
Presieduta dal consigliere agli Stati Beat Rieder (PPD, VS), la Commissione si è riunita a Berna il 12 e 13 aprile 2021.