La CSSS-S è entrata in materia, senza controproposte, sulla nuova legge federale sulla cartella sanitaria elettronica (25.082). Per la Commissione, la cartella sanitaria elettronica (CSE), insieme al previsto Spazio dei dati sanitari (SwissHDS), costituisce il fulcro della digitalizzazione del settore sanitario svizzero. Affinché il progetto abbia successo, è di fondamentale importanza che la nuova CSE sia sicura, di facile utilizzo e accessibile a tutti. Questo strumento deve fornire vantaggi reali alla popolazione e ai fornitori di servizi.
In previsione dell’esame di dettaglio, la Commissione ha pertanto incaricato l’Amministrazione di effettuare diversi chiarimenti. In particolare, chiede di analizzare la fase di transizione dalla cartella informatizzata del paziente alla CSE, di indicare le condizioni quadro per un’architettura di sicurezza tecnologicamente neutra e di illustrare il coordinamento tra la realizzazione della CSE e quella dello SwissHDS.
La Commissione proseguirà l’esame nel prossimo trimestre.
In questo contesto, la Commissione si è inoltre informata in merito allo stato d’attuazione del programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario (DigiSanté).
Prime decisioni riguardanti la seconda tappa dell’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
Dopo aver deciso all’unanimità l’entrata in materia nel corso della precedente seduta, la Commissione ha avviato l’esame di dettaglio della nuova legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (LCinf, 25.054, disegno 1).
In merito alla durata normale della settimana lavorativa, la Commissione propone di allinearsi alle decisioni del Consiglio nazionale, secondo cui la durata massima va fissata a 42 ore (art. 6 cpv. 1; all’unanimità) e la prevista competenza del Consiglio federale di ridurla fino a un massimo di 40 ore va stralciata (art. 6 cpv. 2; 9 voti contro 4). Ad avviso della Commissione, è opportuno iscrivere nella LCinf unicamente la durata massima, lasciando alle parti sociali il compito di convenire eventuali durate inferiori.
Alla stessa stregua del Consiglio nazionale, la Commissione sostiene, con 7 voti contro 4 e 2 astensioni, la proposta del Consiglio federale riguardante la compensazione del lavoro notturno (art. 8). Per quanto attiene alla compensazione del lavoro domenicale e festivo, propone invece, con 8 voti a favore, nessuno contrario e 5 astensioni, che il supplemento salariale accordato in aggiunta al riposo compensativo ammonti ad almeno il 50 per cento per le prime sei domeniche o i primi sei giorni festivi dell’anno e al 25 per cento per quelli successivi (art. 9 cpv. 2). Questa proposta riprende il principio sancito dal Consiglio nazionale, ma lo precisa al fine di evitare effetti soglia e disparità di trattamento.
Con 10 voti contro 2 e 1 astensione, la Commissione appoggia la regolamentazione delle pause proposta dal Consiglio federale nell’articolo 11. La soluzione decisa dal Consiglio nazionale comporterebbe infatti che tutte le pause pranzo sarebbero contabilizzate come tempo di lavoro retribuito, anche quando i lavoratori fossero autorizzati a lasciare il posto di lavoro.
Riguardo alle modalità di computo e compensazione dei servizi di reperibilità e di picchetto, la Commissione ritiene all’unanimità che andrebbero iscritte nella legge e non delegate al Consiglio federale (art. 12). Precisa, in particolare, che i servizi di reperibilità devono essere computati come tempo di lavoro interamente retribuito.
La Commissione proseguirà l’esame dell’oggetto nel corso della prossima seduta. Nel frattempo, ha incaricato l’Amministrazione di chiarire numerosi elementi, in particolare le conseguenze di una riduzione della durata massima della settimana lavorativa da 50 a 45 ore, nonché di valutare le diverse proposte per la compensazione delle ore supplementari.
Per rendite a tempo determinato indipendenti dallo stato civile in caso di decesso di un genitore
La Commissione ha svolto l’esame di dettaglio degli adeguamenti delle rendite per superstiti (24.078) ed ha approvato la proposta del Consiglio federale. Le attuali rendite vedovili vitalizie saranno in futuro corrisposte per il periodo in cui sussistono compiti educativi e spetteranno anche alle persone non coniugate. È anche previsto che in caso di morte di un genitore, l’altro genitore percepirà una rendita se i figli comuni hanno meno di 25 anni. Questa rendita per il genitore superstite sarà versata sino al compimento del 25° anno d’età del figlio più giovane o fino al momento in cui il genitore non percepirà una rendita AVS. Il Consiglio nazionale aveva approvato questo cambio di sistema già un anno fa.
Inoltre, se un genitore diventa vedovo prima dell’età di pensionamento, ma i figli hanno già 25 anni o più, sarà versata una rendita per un periodo di due anni. La Commissione si è espressa a favore di questa rendita vedovile transitoria con 7 voti contro 4. Il Consiglio nazionale ha deciso di innalzare il periodo di versamento a tre anni. Anche per quanto attiene alle rendite attuali, con 6 voti contro 6 e il voto decisivo del presidente, la Commissione ha preferito la proposta del Consiglio federale: pertanto, continueranno a percepire la loro rendita le persone vedove che al momento dell’entrata in vigore hanno 55 anni o più, così come le persone vedove a partire dai 50 anni d’età che percepiscono prestazioni complementari. Per contro, il pagamento delle rendite alle persone vedove al di sotto dei 55 anni cesserà non appena il figlio più giovane compie 25 anni, al più presto tuttavia dopo un periodo di due anni. Il Consiglio nazionale ha invece deciso la cessazione del pagamento delle rendite vedovili correnti solo per le vedove di meno di 55 anni che non hanno figli e non percepiscono prestazioni complementari. Infine, con 7 voti contro 3, la Commissione ha altresì respinto l’agevolazione concernente il diritto agli assegni familiari per le persone senza attività lucrativa. Secondo stime dell’Amministrazione, la proposta del Consiglio federale di adeguamento delle rendite per superstiti comporterà nel medio termine minori uscite annuali che potranno raggiungere i 660 milioni di franchi.
Restano in sospeso gli elementi aggiuntivi con cui il Consiglio nazionale ha esteso il controprogetto indiretto all’iniziativa del Centro finalizzata alla soppressione del limite massimo delle rendite AVS per i coniugi. Il Consiglio nazionale intende infatti sopprimere il limite massimo per le nuove rendite, le rendite per i figli e il supplemento di vedovanza per i nuovi beneficiari di rendite.
La Commissione proseguirà l’esame nella prossima seduta.
Iniziativa per l’inclusione: la Commissione ha avviato l’esame
La Commissione ha avviato l’esame dell’iniziativa popolare «Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)» e del controprogettoindiretto presentato dal Consiglio federale (26.029).
Nella sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha deciso di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa. Ha tuttavia considerevolmente ampliato il controprogetto elaborato dal Consiglio federale, aggiungendo una serie di elementi al disegno della nuova legge sull’inclusione e adottando nuovi provvedimenti nell’ambito dell’assicurazione invalidità. Il Consiglio nazionale ha altresì integrato nel controprogetto indiretto la maggior parte delle modifiche proposte dal Consiglio federale nel quadro della revisione della legge sui disabili (25.020).
La CSSS-S ha svolto una prima discussione a questo riguardo. Considerate l’estensione e l’importanza delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale, ha incaricato l’Amministrazione di analizzare e approfondire diversi elementi del controprogetto, in particolare per quanto concerne le ripercussioni nei settori del lavoro, dell’alloggio e della partecipazione sociale.
La Commissione proseguirà l’esame nel primo trimestre del 2027. All’unanimità, propone alla propria Camera di prolungare di un anno il termine assegnato per l’esame dell’iniziativa popolare.
Secondo pilastro: trasferimento temporaneo di un piano di previdenza 1e e nuovi obblighi di comunicazione
Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato i due disegni di modifica della legge sul libero passaggio (25.097): il disegno 1 con 9 voti a favore, nessuno contrario e 3 astensioni e il progetto 2 all’unanimità. Nel corso dell’ultima seduta, la Commissione aveva deciso all’unanimità l’entrata in materia, ma aveva deliberato di trasferire i previsti nuovi obblighi di comunicazione in un atto normativo separato (progetto 2). La Commissione raccomanda al proprio Consiglio di approvare il disegno 1, in attuazione della mozione Dittli «Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e» (21.4142), senza modifiche. L’obiettivo del disegno è consentire ai salariati assicurati in un cosiddetto piano di previdenza 1e con libera scelta del rischio d’investimento che cambiano il posto di lavoro di trasferire il proprio avere di previdenza, al massimo per due anni, a un istituto di libero passaggio, se il nuovo istituto di previdenza non consente di scegliere la strategia d’investimento. Nel nuovo disegno 2 la Commissione precisa all’unanimità l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di esigere il trasferimento dell’avere di previdenza. Per limitare l’onere a carico degli istituti di previdenza, la Commissione propone di consentire loro l’utilizzo delle piattaforme digitali di scambio esistenti per procurarsi le informazioni necessarie, qualora gli assicurati non comunichino a quale istituto erano affiliati in precedenza entro tre mesi dal cambiamento di istituto (art. 3 cpv. 1ter e art. 4 cpv. 2ter). La Commissione ha infine semplificato anche la disposizione che prevedeva l’obbligo di informare l’assicurato nel momento in cui l’istituto di previdenza adempie l’obbligo di esigere il trasferimento della prestazione d’uscita (art. 11 cpv. 2).
L’oggetto è pronto per la sessione invernale.
Altri oggetti
La Commissione propone all’unanimità di accogliere la mo. CSSS-N «Valutare l’incapacità al guadagno sulla base di possibilità d’impiego realistiche» (26.3018). Appoggia l’adeguamento delle basi legali in modo che la capacità lavorativa e quella di guadagno delle persone con problemi di salute siano valutate in maniera realistica e che la nozione di «mercato del lavoro equilibrato», nella sua applicazione odierna, sia abbandonata.
La Commissione raccomanda, senza controproposte, di respingere la mo. Binder «Colmare una grave lacuna nell’assistenza delle persone con una lesione midollare o una sintomatologia tetraplegica in situazioni eccezionali o di emergenza» (25.4481).
Con 6 voti contro 4 e 2 astensioni, ha tuttavia deciso di presentare il postulato «Colmare la lacuna nell’assistenza delle persone con necessità di cure specialistiche ed altamente complesse» (26.4706) con cui incarica il Consiglio federale, in un contesto più ampio, di elaborare un rapporto sulla situazione dell’assistenza e sulle interfacce di finanziamento tra le prestazioni ospedaliere, di cura e di riabilitazione.
Con 5 voti a favore, nessun contrario e 7 astensioni, la Commissione propone di accogliere la mozione della sua omologa del Consiglio nazionale «Trasparenza e parità di trattamento nella procedura di conciliazione in relazione all'attribuzione di mandati per perizie mediche» (26.4057) che incarica il Consiglio federale di disciplinare più in dettaglio la procedura di tentativo di conciliazione, al fine di rendere più uniforme l’applicazione della legge.
La Commissione ha preso atto delle attività della Fondazione Promozione Salute Svizzera e del suo rapporto di gestione 2025. Ha inoltre discusso il rapporto del Consiglio federale«Programmi e misure di prevenzione nell’ambito delle cure: chiarimento dei ruoli» (po. 22.3671 e po. 24.4413).
Presieduta dal consigliere agli Stati Hannes Germann (UDC, SH), la Commissione si è riunita a Berna il 19 e il 20 ottobre 2026. A parte della seduta era presente la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.