Alla CIP-S sono state attribuite per l’esame preliminare diverse parti del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (decreto federale 1 dell’oggetto 26.023 «Bilaterali III»). Tra suddette parti vi è anche la questione del tipo di referendum a cui il decreto deve sottostare. Il Consiglio federale chiede al Parlamento che il decreto sottostia al referendum facoltativo.
La Commissione ha sentito un’esperta e due esperti di diritto statale nonché uno storico e un politologo. La prof. Astrid Epiney e il prof. Stefan G. Schmid sono dell’avviso che non vi sia alcuna base costituzionale per un cosiddetto referendum «sui generis» che permetta al Parlamento di sottoporre di sua iniziativa un decreto al referendum obbligatorio. Secondo i due esperti, un tale referendum non potrebbe nemmeno fondarsi sul diritto consuetudinario poiché manca una prassi sufficiente. Il prof. Andreas Glaser sostiene invece che il decreto federale acquisisce carattere costituzionale perché, se approvato, la procedura di recepimento dinamico del diritto dell’UE limiterebbe i diritti in materia di iniziativa e proposta del Parlamento; allo stesso modo, il modello del tribunale arbitrale limiterebbe l’indipendenza del Tribunale federale. Per tale ragione, il decreto federale dovrebbe sottostare al referendum obbligatorio. Il prof. Glaser sostiene inoltre che le modifiche dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone comporterebbero o potrebbero comportare un aumento dell'immigrazione e non sarebbero quindi conformi all'articolo 121a capoverso 4 della Costituzione federale. Questa opinione è condivisa dal professor Schmid, che intravede una via d’uscita in una modifica della Costituzione che attribuisca al Consiglio federale la competenza di ratificare gli accordi. Trattandosi di diritto costituzionale più recente, questa disposizione prevarrebbe sull’articolo 121a della Costituzione federale. Secondo il prof. Epiney, invece, le novità concernono in primo luogo i diritti di dimora delle persone che già si trovano in Svizzera e non vi sarebbe dunque alcun conflitto con tale articolo.
Il prof. Oliver Zimmer, storico, ha illustrato il significato storico della maggioranza dei Cantoni nelle votazioni. Nelle modifiche agli accordi ravvisa un trasferimento del potere legislativo dal Parlamento all’amministrazione e ai tribunali, per cui sarebbe opportuno sottoporle al referendum obbligatorio. Il prof. Adrian Vatter, politologo, ha evidenziato che lo sviluppo della crescita demografica dei Cantoni ha determinato un aumento del divario tra quelli più popolosi e quelli meno popolosi. La necessità di ottenere la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni rappresenta quindi un ostacolo supplementare e che cresce sempre più, dal momento che oggi almeno il 55 per cento dei votanti deve approvare un oggetto affinché questo raggiunga anche la maggioranza dei Cantoni. Ciò costituisce una limitazione del principio democratico «una persona, un voto».
Le osservazioni degli esperti hanno suscitato numerosi interrogativi da parte dei membri della Commissione nella successiva tornata di domande. Nelle sue prossime sedute, la CIP-S approfondirà questi argomenti nonché le altre parti del decreto federale che le sono state attribuite per l’esame preliminare. Già in occasione di questa seduta la Commissione si è fatta presentare il messaggio concernente l’allegato 4 con le necessarie modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Le deliberazioni di dettaglio al riguardo si svolgeranno durante sedute successive.
Presieduta dalla consigliera agli Stati Heidi Z’graggen (M-E/UR), la Commissione si è riunita a Berna il 26 e il 27 marzo 2026.