In breve
Sintesi
Cronologia
Comunicati stampa
Rapporti
In breve
La legge sul Parlamento (LParl) sostituisce la legge sui rapporti fra i Consigli (LRC). Essa disciplina un ambito cruciale dei processi decisionali democratici nello Stato federale svizzero. Con la revisione totale della LRC si intendevano sostanzialmente raggiungere due obiettivi:
- trasporre a livello legislativo le disposizione della nuova Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999 che definiscono i compiti dell'Assemblea federale e la ripartizione delle competenze tra quest'ultima e il Consiglio federale, dirimendo alcune questioni controverse nella vecchia Costituzione federale;
- rappresentare in una sistematica chiara e in una lingua comprensibile il diritto parlamentare nel suo complesso, provvedendo inoltre a eliminare numerose incoerenze e lacune più o meno importanti dell'attuale diritto. La LRC del 1962 è obsoleta e, dopo oltre trenta revisioni parziali, assolutamente priva di chiarezza.
Di considerevole importanza sono in particolare le seguenti modifiche:
- la nuova Costituzione garantisce alle commissioni parlamentari il diritto di esigere dal Consiglio federale e dall'Amministrazione le informazioni che servono loro per assolvere i propri mandati. La legge sul Parlamento attua le modalità d'esercizio di questo diritto costituzionale;
- la Costituzione incarica esplicitamente il Parlamento di verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. La legge sul Parlamento concreta questo principio;
- la nuova Costituzione sancisce che l'Assemblea federale partecipa alle «pianificazioni importanti dell'attività dello Stato» e all'elaborazione della politica estera;
- conformemente alla nuova Costituzione, l'Assemblea federale può influire sulla sfera di competenze del Consiglio federale affidandogli mandati;
- nell'odierna attività parlamentare la mozione, soprattutto in Consiglio nazionale, ha oramai un ruolo di esigua importanza. Privilegiando in maniera coerente nell'iscrizione all'ordine del giorno le mozioni provenienti dalle commissioni viene rivalutato questo strumento;
- poiché oggi i risultati ottenuti con le mozioni sono scarsi, si opta sempre più per l'iniziativa parlamentare anche là dove la mozione sarebbe in effetti più indicata. La procedura d'esame preliminare, più esigente rispetto al diritto vigente, vuole incentivare l'uso della mozione.
La legge sul Parlamento è entrata in vigore il 1° dicembre 2003 con l'inizio della 47esima legislatura.
Sintesi
Stato delle deliberazioni
Riassunto delle deliberazioni
Il 13 dicembre 2002 le Camere federali hanno adottato la
«legge sull'Assemblea federale» (legge sul Parlamento, LParl)pdf: si tratta della quarta revisione integrale della legislazione in materia di parlamento decisa nella storia del nostro Stato federale.
La nuova legge sul Parlamento, entrata in vigore il 1º dicembre 2003, contiene tra l'altro le seguenti innovazioni importanti:
- ammissibilità ed effetto giuridicamente vincolante di una mozione che concerne la sfera di competenza del Consiglio federale (art. 120 cpv. 2). Se una mozione di questo genere è trasmessa dalle due Camere, il Consiglio federale deve prendere egli stesso le misure chieste, oppure, se non le condivide, deve sottoporre all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che modifichi le relative competenze in maniera da permettere al Parlamento stesso di adottare la misura chiesta dalla mozione;
- procedura relativa alle mozioni (art. 121, 122): una mozione non potrà più essere trasformata in postulato; tuttavia la seconda Camera potrà modificarla. In tal modo si intende rendere più incisivo e preciso lo strumento della mozione;
- procedura relativa alle iniziative parlamentari e cantonali (art. 107-117): la decisione di dare seguito a un'iniziativa ed elaborare il relativo progetto di legge necessiterà dell'approvazione delle commissioni delle due Camere; oggi l'iniziativa parlamentare richiede invece l'approvazione di una Camera e quella cantonale di ambedue le Camere;
- diritti di consultazione dei parlamentari: le commissioni competenti possono chiedere di essere sentite prima dell'adozione di ordinanze del Consiglio federale (art. 22 cpv. 3 e art. 151). Inoltre sono leggermente ampliati i diritti di consultazione esistenti nell'ambito della politica estera (art. 24 cpv. 1 e art. 152);
- decisioni di principio e programmatiche (art. 28, 146-148): l'Assemblea federale non si limiterà a prendere atto del programma di legislatura ma prenderà posizione sugli obiettivi di tale programma mediante un decreto federale semplice. Può scegliere questa forma più vincolante e differenziata di decreto anche per altre pianificazioni e rapporti importanti (in particolare anche nell'ambito della politica estera);
- diritti d'informazione (art. 7, 150, 153, 154): l'Assemblea federale, i suoi membri e i suoi organi avranno diritto alle informazioni di cui necessitano per l'esecuzione dei propri compiti; sottostanno tuttavia a loro volta al segreto d'ufficio. I diritti d'informazione dei singoli deputati, delle commissioni legislative e delle commissioni di vigilanza sottostanno a determinate limitazioni a seconda delle categorie; le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno invece accesso incondizionato a tutte le informazioni;
- relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e il Tribunale federale (art. 162): il Tribunale federale sottoporrà direttamente all'Assemblea federale le questioni inerenti alla propria attività, e non più per il tramite del Consiglio federale.
Informazioni più dettagliate si trovano nel
rapporto della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale del 1º marzo 2001pdf e nel verbale dei dibattiti del Consiglio nazionale (sessione autunnale 2001, sessioni estiva e invernale 2002) e del Consiglio degli Stati (sessione primaverile, autunnale e invernale 2002).
Cronologia
Commissioni interessate
Commissioni delle istituzioni politiche CIP
Camera prioritaria: Consiglio nazionale
Deliberazioni dell'11.12.2002 (Conferenza di conciliazione)
Deliberazioni del 03.12.2002
Deliberazioni del 02.10.2001
Seconda Camera: Consiglio degli Stati
Deliberazioni dell'11.12.2002 (Conferenza di conciliazione)
Deliberazioni del 09.12.2002
Deliberazioni del 09.12.2002
Deliberazioni del 05.03.2002
Testo del voto finale
Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)pdf
Voto finale
13.12.2002: Consiglio nazionale
13.12.2002: Consiglio degli Stati
Comunicati stampa
ats, 03.12.2002: CN: votazione per appello nominale anche agli Stati
CIP-E, 25.06.2002: Élimination des divergences concernant la loi sur le Parlement: aucun changement pour l'élection du Conseil fédéral
CIP-N, 31.05.2002: Loi sur le Parlement: la commission veut davantage de transparence au Palais fédéral
ats, 12.02.2002: Commissione istituzioni politiche degli Stati: i consiglieri federali non potranno dimettersi prima delle elezioni
CIP-N, 10.09.2001: Projet d'une loi sur le Parlement: la CIP-N maintient ses propositions de réforme malgré l'avis du Conseil fédéral
Chancellerie fédérale, 22.8.2001: Le Conseil fédéral entend optimiser la collaboration avec le Parlement
Rapporti
Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl). Disegno (PDF)pdf
Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001 (PDF)pdf
Parere del Consiglio federale del 22 agosto 2001 (PDF)pdf