Ordinanze
Le ordinanze sono atti normativi gerarchicamente subordinati alla Costituzione e alle leggi federali. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative.
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Emanazione di ordinanze
La maggior parte delle ordinanze è emanata dall’Esecutivo (Consiglio federale) e dalle unità amministrative; vi sono tuttavia anche ordinanze dell’Assemblea federale o dei tribunali della Confederazione.
Di solito il Parlamento non partecipa all’emanazione delle ordinanze dell’Esecutivo, ma se il Consiglio federale prepara un’ordinanza importante, la commissione parlamentare competente può esigere che il disegno le sia sottoposto per parere.
Le ordinanze non sottostanno a referendum.
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