Il diritto parlamentare contempla tre obblighi di ricusazione.
Il Parlamento emana leggi e attua procedimenti che concernono direttamente lo statuto giuridico di singole persone. Secondo
l’articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale, in procedure in cui si decide su diritti e doveri individuali ognuno ha diritto a una procedura equa e corretta. Gli interessati hanno il diritto di esigere la ricusazione di responsabili di decisioni se questi sono considerati effettivamente prevenuti.
Il diritto parlamentare stesso contempla tre regole di ricusazione:
Le regole relative alla ricusazione favoriscono la credibilità e l’accettazione di misure e impediscono la strumentalizzazione dell’organo pertinente allo scopo di difendere interessi personali.
Cenni storici e UN CONFRONTO
Fino al 2002 il
regolamento del Consiglio nazionale prevedeva che i membri la cui elezione era stata contestata dovevano ricusarsi, durante la deliberazione concernente il ricorso sull’elezione, sia
nell’Ufficio provvisorio sia nel Consiglio. Nel quadro della riforma giudiziaria la competenza di decidere in materia di ricorsi sulle elezioni è stata trasferita dal Consiglio nazionale al
Tribunale federale, di conseguenza le disposizioni che regolavano i ricorsi sulle elezioni sono state stralciate dal regolamento.
Dal 2003 al 2011 il diritto parlamentare non prevedeva obblighi di ricusazione ma solo motivi di
incompatibilità e
obblighi di pubblicità.
Fonti
- Verfahren der Amtsenthebung von Richterinnen und Richtern an erstinstanzlichen Gerichten des Bundes. Prof Dr. R. Kiener, Gutachten im Auftrag der Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung vom 7. November 2007, pag. 23.
- Scopo dell'obbligo di ricusazioneI vedi: Ines Stocker, Art. 11a, N4, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 95; Thomas Sägesser, Art. 20 N5, in Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Stämpfli Verlag AG Bern 2007, pag. 247.
- Scopo dell'obbligo di indicazione delle relazioni d'interesse, vedi: Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 89