La Camera del popolo, allineandosi a quella dei cantoni, ha così rinunciato a esigere che il moltiplicatore comunale utilizzato per l'imposta alla fonte debba venir determinato sulla base di un metodo di calcolo federale (media ponderata). Pure abbandonata la richiesta di uniformare l'aliquota dell'imposizione alla fonte sotto forma di aliquota mensile.
Rimane invece una divergenza per quel che concerne la cosiddetta "provvigione di riscossione per il debitore della prestazione imponibile", ossia l'indennizzo versato ai datori di lavoro per l'onere burocratico supplementare. Per il Nazionale esso deve essere compreso tra l'1 e il 2% dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. La Camera dei cantoni e il governo avevano optato per un 1% fisso.