Per evitare che si riproducano i problemi legati alla crisi finanziaria del 2007, i banchieri dovranno informare meglio i clienti sui rischi di investimento pena sanzioni. La Camera del popolo intende alleggerire la responsabilità degli intermediari finanziari in caso di indicazioni inesatte o sbagliate. Solo chi diffonde false informazioni dovrebbe rispondere del danno finanziario causato al cliente.
Per i "senatori", inoltre, bisogna tenere conto di chiunque abbia partecipato alla presentazione o diffusione di una comunicazione. Ma queste persone non dovrebbero essere considerate responsabili se sono stati osservati i doveri di diligenza.
Gli Stati non hanno ceduto di un millimetro per quanto riguarda le multe. No a una multa di 50 mila franchi, invece di 100 mila, per chi abbia fornito false indicazioni o taciuto fatti importanti nell'ambito dei rispettivi obblighi di informazione. Ciò vale anche per le violazioni riguardanti gli opuscoli di base per gli investimenti.
Per quanto riguarda la vendita a domicilio o per telefono, ha respinto per 20 voti a 23 la proposta di modificare il Codice delle obbligazioni affinché un cliente non possa più revocare un contratto relativo a prestazioni bancarie o finanziarie. Per il "senatore" Christian Levrat (PS/FR), l'abolizione del diritto di revoca rappresenta "un grave attacco ai diritti dei consumatori".
Per 26 voti a 14, la maggioranza ha rinunciato anche ad annacquare le sanzioni previste nei confronti di quegli organismi attivi nel credito al consumo. La commissione proponeva che un prestatore perdesse il denaro concesso solo in caso di violazione intenzionale e grave degli obblighi di verifica della capacità finanziaria del cliente.
Anche in questo caso, per la "senatrice" Anita Fetz (PS/BS) una simile aggiunta avrebbe edulcorato eccessivamente una disposizione che ha, in primis, un effetto preventivo nei riguardi dei creditori. Stefan Engler (PPD/GR) e lo stesso Levrat hanno sottolineato l'importanza di lottare contro il problema dell'indebitamento eccessivo.
Per quanto attiene agli opuscoli informativi ai clienti, la Camera dei Cantoni ne prevede l'obbligatorietà solo se i prodotti finanziari proposti sono destinati ad almeno 500 investitori. Tale obbligo decade per le offerte pubbliche di valore inferiore (su dodici mesi) a 8 milioni di franchi, ossia la soglia fissata nel frattempo dall'Ue. Il Nazionale aveva già corretto a 2,5 milioni il limite di 100 mila franchi fissato dal Consiglio federale.