La maggioranza del plenum ritiene incomprensibile il fatto che le banconote perdano improvvisamente valore allo scadere del termine, oggi di vent'anni. Sottolinea inoltre che la Svizzera è praticamente l'unico Paese al mondo, almeno tra quelli industrializzati, a dotarsi di una simile prassi.
A nome del Consiglio federale, il ministro delle finanze Ueli Maurer ha detto che si tratta di un problema di credibilità e fiducia del cittadino nei confronti dello Stato. È giusto che le banconote, diversamente da quanto accade oggi, preservino il loro valore.
La Banca nazionale svizzera (BNS) emette ogni 15-20 anni delle nuove serie di banconote. Richiama in seguito i vecchi biglietti di banca. Sei mesi più tardi, questi ultimi non sono più considerati come mezzi di pagamento, specie agli sportelli della Posta per saldare le fatture.
Ma tali banconote possono essere scambiate presso la BNS al loro valore nominale durante 20 anni. Questo termine è stato fissato nel 1921. Il progetto del Consiglio federale mira a modificare la situazione.
Lo scambio senza limiti di tempo sarebbe valido per le serie di biglietti emessi tra il 1976 e il 1979 (tra cui il famoso mille franchi con le formiche o il cento franchi con il ritratto di Francesco Borromini) nonché per la serie successiva. Non è invece contemplata la banconota da 20 franchi con l'effigie di Guillaume-Henri Dufour.
Importo da ripartire
Come detto, il Consiglio degli Stati si era pronunciato contro la soppressione del termine di scambio. Aveva inoltre introdotto una nuova regola concernente la chiave di ripartizione: il 90% del controvalore dei biglietti non cambiati deve essere destinato a Fondsuisse (che copre i danni non assicurabili causati dalla natura), alla Confederazione e Cantoni 25 anni dopo il richiamo della serie di banconote.
Fino alla quinta serie questo importo era versato a Fondsuisse. Il Governo voleva privarlo in futuro di questa somma. Ma i "senatori", come i deputati alla Camera del popolo, hanno deciso di mantenere questo versamento.
Unico cambiamento operato dal Nazionale: il 10% della somma deve essere conservata dalla BNS per i propri obblighi di cambio. Il rimanente andrebbe distribuito tra Fondsuisse, la Confederazione e ai Cantoni secondo la chiave (1/3 e 2/3) di ripartizione adottata dal Consiglio degli Stati.
Il dossier ritorna alla Camera del popolo.