Nella sua revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), il governo, sostenuto poi dalla maggioranza della Commissione dell'economia e dei tributi (CET-N), voleva ampliare questo diritto per gli assicuratori.
Ma la possibilità contrattuale di ritoccare unilateralmente condizioni e premi è stata criticata pesantemente in Parlamento. Quello del Consiglio federale è un "affronto inaccettabile", ha detto Prisca Birrer-Heimo (PS/LU), e porta a uno squilibrio fra le parti, sfavorendo in particolare gli anziani.
Non è possibile, ha sottolineato Regula Rytz (Verdi/BE), che una persona paghi per anni per poi sentirsi dire, quando si ammala, che determinate prestazioni non sono più garantite. In quel caso potrebbe in teoria rescindere il contratto, ma diventerebbe quasi impossibile trovare sul mercato un'altra assicurazione complementare, è stato fatto notare dal campo rosso-verde.
Rytz non ha usato mezzi termini parlando di "truffa". "Farete fatica a spiegare ai vostri elettori chi rappresentate", ha detto la deputata ecologista puntando il dito contro la destra e facendo notare che ci sono anche assicuratori che non vogliono maggiori diritti in materia.
Il Plr, per voce del vodese Olivier Feller, si è detto d'accordo sui problemi di tale prassi, ma, invece di seguire le minoranze che volevano rendere nulla ogni clausola contrattuale che consenta un adeguamento unilaterale, ha sostenuto la proposta di Merlini, che è infine stata accettata dalla Camera del popolo per 102 voti contro 88.
Comunque insoddisfatta la sinistra, secondo cui la strada scelta non fa chiarezza e non risolve la questione, mentre secondo il consigliere federale Ueli Maurer, il compromesso di Merlini è una soluzione percorribile. Le modifiche unilaterali restano dunque possibili, ma spetterà ai giudici determinare se sono adeguate. A tal proposito, il Tribunale federale sta fissando paletti stretti.
Il Nazionale ha inoltre deciso di misura, 97 voti a 94, che il diritto di revoca della polizza per 14 giorni a favore dell'assicurato sia ammissibile non soltanto nel quadro della conclusione del contratto, bensì pure in caso di modifiche importanti. In questo caso è stata accolta la volontà della sinistra.
Per 133 voti a 50, contro il parere della commissione, è stato inoltre deciso che un'impresa di assicurazione non può avere il diritto di limitare o sopprimere unilateralmente gli obblighi di prestazione esistenti se il contratto, una volta accaduto il sinistro, finisce.
Il dibattito sulla revisione parziale della LCA prosegue ora trattando altri punti dell'oggetto, come ad esempio le violazioni dell'obbligo di informare o la disdetta in forma elettronica della polizza.