(ats) Anche se non ha pagato il premio, un assicurato dovrebbe godere ugualmente di protezione da parte della sua assicurazione civile obbligatoria. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati adeguandosi alla soluzione del Nazionale circa questo particolare aspetto incluso nella legge sul contratto d'assicurazione. Tuttavia, i "senatori" hanno mantenuto alcune divergenze con la Camera del popolo.

Fa parte del principio dell'assicurazione civile obbligatoria che la parte lesa venga protetta anche se l'assicurato ha violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'assicuratore, ha spiegato Pirmin Bischof (PPD/SO) a nome della commissione. "Se un medico commette un errore su un paziente e non ha pagato il premio, la parte lesa deve poter essere risarcita", ha spiegato il "senatore" solettese.

Non tutti hanno gradito in aula questa disposizione. Per PLR e UDC, la legge sul contratto d'assicurazione non va trasformata in una legge a tutela del consumatori. Per Alex Kuprecht (UDC/SZ) una persona assicurata che non paga i premi viene informata delle conseguenze. A suo parere, si tratta anche di "una questione di equità nei confronti degli assicurati che pagano i premi per tempo" Al voto, tuttavia, l'ha spuntata la versione più generosa (27 a 15).

Il plenum ha però deciso di mantenere la divergenza concernente le conseguenze della mancata comunicazione di informazioni importanti da parte dell'assicurato. A differenza della Camera del popolo, i "senatori" non reputano opportuno che il diritto di recesso dell'assicuratore si estingua al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.

La Camera dei Cantoni non ne vuole nemmeno sapere di estendere la copertura assicurativa dell'assicurazione complementare contro le malattie, secondo cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni assicurative fino a cinque anni dopo la fine del contratto se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità dello stesso, ma la malattia è comparsa soltanto dopo il suo scadere.

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicuratore di informare il cliente in merito ai costi legati al riscatto di un'assicurazione sulla vita, il plenum propone che l'assicuratore debba comunicare unicamente sul genere di costi e non sul loro ammontare visto che tale dato non è noto al momento della conclusione del contratto.

Il dossier ritorna al Nazionale.