(ats) Stando al Parlamento, la Svizzera deve rimanere anche in futuro una delle sedi più apprezzate e richieste per gli arbitrali internazionali. A dividere le Camere circa la modifica della legge sul diritto internazionale privato è stato l'uso dell'inglese nei tribunali.

Il Consiglio nazionale aveva ribadito la settimana scorsa che i dossier e altri documenti indirizzati al Tribunale federale devono poter essere redatti in inglese. Oggi gli Stati si sono adeguati a questa decisione.

Il Nazionale voleva inoltre che il Tribunale federale, nel caso di una procedura di arbitrato, dovesse essere tenuto anche a far redigere una traduzione in inglese certificata della decisione scritta completa se ciò fosse stato richiesto da una della parti, che se ne sarebbe accollata i costi.

Il Consiglio degli Stati ha tuttavia sempre risposto picche a questa richiesta, obbligando infine la Camera del popolo a rinunciare a questa punto della legge. Gli Stati, tenuto conto di questo dietrofront, hanno quindi deciso oggi di allinearsi almeno al primo punto, eliminando quindi l'ultima divergenza che rimaneva tra i due rami del parlamento. Il dossier è quindi pronto per la votazioni finali.

L'uso dell'inglese nelle vertenze internazionali è sempre più diffuso. Anche la Svizzera, se vuole mantenere la propria attrattiva, deve adeguarsi a questa evoluzione, come voleva il Consiglio federale. Oggi i "senatori" si sono detti d'accordo col principio, seppur decidendo di limitare il ricorso a questo idioma. A loro avviso, vi sono anche motivi d'ordine culturale - ossia il plurilinguismo - per restringere l'uso della lingua internazionale per eccellenza in Svizzera.

L'arbitrato è un'alternativa alla giurisdizione statale. Le parti concordano, in anticipo o nel caso di una controversia concreta, la sede e la composizione del tribunale arbitrale, nonché il diritto procedurale determinante.

A trent'anni dalla sua adozione, il quadro giuridico elvetico in questo ambito è ancora considerato all'estero innovativo e degno di nota, secondo il governo. Combina l'autonomia delle parti nell'impostare la procedura con la sicurezza di un ordinamento garantito giudizialmente.