Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stati per 23 voti a 17, adottando una proposta di minoranza elaborata dalla sua commissione preparatoria. Il Consiglio nazionale, affrontando il progetto "Terrorismo e la criminalità organizzata. Convenzione del Consiglio d'Europa", voleva escludere tali organizzazioni, menzionando esplicitamente il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR).
La soluzione di compromesso trovata oggi cozza contro la volontà del Consiglio federale secondo cui la Convenzione non ostacolerebbe le attività delle organizzazioni umanitarie e che l'aiuto neutrale e indipendente alle vittime di conflitti continuerebbe a rimanere impunito.
La camera dei cantoni ha mantenuto un'altra divergenza (23 voti a 19) col Nazionale, limitando la trasmissione anticipata di informazioni e prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale. Ciò potrebbe aprire la porta agli abusi dato che l'accusato o i suoi legali non potrebbero opporsi o fare ricorso, secondo la maggioranza.
Il disegno di legge che traspone nel diritto elvetico le prescrizioni incluse nella Convenzione del Consiglio d'Europa introduce una nuova norma che punisce il reclutamento, l'addestramento e i viaggi a fini terroristici, incluse le relative operazioni di finanziamento.
La revisione comporta anche un adeguamento dell'attuale norma penale sull'organizzazione criminale (art. 260ter CP) che era stata introdotta negli anni Novanta soprattutto per lottare contro le organizzazioni di stampo mafioso. Grazie alla modifica apportata ora la norma penale si applica anche alle organizzazioni terroristiche.
La partecipazione e il sostegno a organizzazioni sia terroristiche che criminali potranno essere puniti con una pena detentiva fino a 10 anni.
Misure di polizia
Nel corso del dibattito, la camera dei Cantoni ha eliminato invece tacitamente le ultime divergenze col Nazionale, di natura linguistica, in merito alle misure di polizia per la lotta al terrorismo per contrastare, al di fuori di un procedimento penale, le persone potenzialmente pericolose.
Qui il disegno di legge propone un catalogo di misure nei confronti di individui che rappresentano una minaccia, ma che non possono essere oggetto di un procedimento penale. Sarà per esempio possibile obbligare un sospetto a presentarsi a un posto di polizia a determinati orari, vietargli di lasciare la Svizzera confiscandogli il passaporto, confinarlo in un perimetro determinato o proibirgli l'accesso a un luogo o il contatto con talune persone.
Come ultima ratio, e solamente contro le persone particolarmente pericolose, è prevista la possibilità di pronunciare un divieto di lasciare un immobile ("arresti domiciliari").
Quest'ultimo progetto di legge è controverso. Una delle critiche verte sul fatto che anche gli adolescenti a partire dai quindici anni potrebbero essere posti agli arresti domiciliari e che si potrebbero imporre misure nei confronti di bambini a partire dai 12 anni. Secondo molte Ong, la formulazione del disegno di legge, che si rivolge principalmente ad atti presunti e futuri, non offrirebbe inoltre sufficienti garanzie giuridiche.
Al termine di questa discussione, gli Stati hanno poi respinto per 30 voti a 5 la mozione dell'UDC "Provvedimenti nei confronti delle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato" con cui si chiedeva al governo di espellere senza indugio gli stranieri accusati di attività terroristiche in Svizzera o all'estero.