(ats) Semplificare l'esecuzione delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (CDI). È quanto prevede un progetto pronto per le votazioni finali, dopo che oggi il Consiglio degli Stati ha eliminato un'ultima divergenza minore col Nazionale.

La legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF, perché propriamente non si limita alle sole CDI) risale al 1951, ed è ormai superata. La modifica è quindi importante per la piazza finanziaria e fiscale svizzera alla luce dei cambiamenti giuridici avvenuti negli ultimi decenni

Il progetto pone particolare attenzione alle procedure amichevoli. Queste sono condotte tra Stati e basate su una CDI, o un'altra convenzione internazionale, su richiesta di un contribuente. Consentono alle autorità di rimediare a un'imposizione non conforme alla convenzione.

Negli ultimi 15 anni il loro numero e la loro portata finanziaria sono aumentati significativamente. I casi pendenti si sono moltiplicati di 400 volte, fa notare il Consiglio federale nel suo messaggio alle Camere. Le entrate fiscali interessate dalle procedure possono avere notevoli ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni perché gli importi in gioco sono sempre più considerevoli.

I motivi di tale aumento sono la maggiore interconnessione internazionale delle imprese, ma anche delle persone fisiche, la costante estensione della rete di CDI e in linea di massima anche gli impegni internazionali profusi per ridurre i rischi di trasferimento degli utili tra imprese multinazionali.

La legge attuale non tiene più sufficientemente conto di questa evoluzione, secondo il Consiglio federale; la riveduta LECF colmerà le lacune e assicurerà anche in futuro un'esecuzione giuridicamente certa delle convenzioni concluse dalla Confederazione in ambito fiscale precisando come le procedure amichevoli debbano svolgersi.

Nella nuova legge vengono introdotti anche aspetti essenziali per lo sgravio dell'imposta preventiva secondo le convenzioni internazionali in ambito fiscale. Il contribuente può chiedere un rimborso al più tardi tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Vengono contemplate anche le disposizioni penali in relazione allo sgravio delle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitale. A seconda dei casi, la multa può raggiungere 30'000 franchi o il triplo del profitto illecito.