Tasso Di Conversione: L'aliquota scende dal 6,8 al 6,0%. Ciò significa che con un capitale accumulato di 100'000 franchi un assicurato riceverebbe una rendita annua di soli 6'000 franchi invece dei 6'800 attuali.
Compensazione: Un supplemento di rendita verrà versato a chi andrà in pensione nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma. Il supplemento ammonterà al massimo a 2400 franchi l'anno per le prime cinque classi d'età, al massimo a 1800 franchi per le cinque successive e al massimo a 1200 franchi per le ultime cinque. Il calcolo del supplemento di rendita finale dovrà tener conto anche delle prestazioni sovraobbligatorie della cassa pensioni.
Soglia Di Ingresso: I dipendenti con un salario annuo di 12'548 franchi per datore di lavoro dovranno essere assicurati obbligatoriamente alla LPP. Attualmente questa soglia è di 21'510 franchi. La Camera ha approvato una mozione per considerare l'insieme delle retribuzioni di una persona.
Deduzione Di Coordinamento: La deduzione di coordinamento viene dimezzata: il salario assicurato alla LPP sarà quella parte di stipendio compresa tra 12'443 e 85'320 franchi. Attualmente è coperta la fascia tra 25'095 e 86'040 franchi.
Età Minima: L'età di entrata nel secondo pilastro è ridotta da 25 a 20 anni.
Deduzioni Salariali: Le aliquote per gli accrediti di vecchiaia prelevati sul salario sono ridotte a due. In futuro i prelievi dalla busta paga ammonteranno al 9% del salario coordinato tra i 20 e i 45 anni e al 14% per gli over 45. Attualmente il tasso aumenta ogni 10 anni, inizia al 7% e finisce al 18%.
Finanziamento: Le casse pensione dovrebbero attingere alle riserve. Se necessario il fondo di garanzia deve riscuotere dalle casse pensioni importi pari allo 0,15% dei salari assicurati secondo la LPP.
Interruzione: Chi interrompe l'attività lavorativa deve poter continuare a essere assicurato al 100%. Il limite attuale dei 58 anni viene abolito.
Il dossier passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.