La riduzione dell'aliquota di conversione, elemento centrale della riforma, è stata approvata da entrambe i rami del Parlamento senza grosse obiezioni. Per scongiurare una eccessiva diminuzione delle rendite - l'abbassamento dell'aliquota comporterebbe infatti una loro contrazione di circa il 12% - il progetto prevede alcune misure per aumentare l'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.
Tra queste figura l'abbassamento della soglia d'entrata nel sistema, che passerà a 17'208 franchi (dagli attuali 21'510 franchi). In tal modo sarebbero assicurati in una cassa pensione 140'000 lavoratori supplementari con salari modesti, principalmente donne. Il Nazionale vorrebbe diminuire tale soglia in modo più marcato (a 12'548 franchi) e assicurare così 320'000 lavoratori a basso reddito.
Altra novità: la deduzione di coordinamento, ovvero della parte inferiore del salario che non è assicurata, sarà ridotta. Attualmente è fissata a 25'095 franchi (7/8 della rendita massima AVS, ndr.); Consiglio federale e nazionale propongono di dimezzarla.
Gli Stati oggi hanno invece deciso (34 voti a 10) che questa corrisponderà al 15% della parte di salario compresa tra 0 e 85'320 franchi (in tutte le varianti la parte di salario che supera quest'ultima soglia non è assicurabile).
Questa soluzione, ha spiegato il relatore commissionale Erich Ettlin (Centro/OW), permetterà di meglio assicurare i bassi salari e chi ha più di un impiego. Inutile l'opposizione di Damian Müller (PLR/LU) che, giudicando la versione proposta troppo costosa per salariati e datori di lavoro, proponeva di restare alla versione uscita dal Nazionale.
Questa misura e la precedente comporteranno un aumento dei prelievi salariali, dal momento che i contributi alla cassa pensioni saranno riscossi su una parte maggiore dello stipendio. Il capitale LPP risparmiato sarà però più corposo, consentendo così di compensare il previsto calo del tasso di conversione.
Il progetto prevede poi una modifica delle aliquote per gli accrediti di vecchiaia prelevati sul salario, con il passaggio a due sole categorie d'età. Contrariamente alla Camera del popolo, gli Stati non hanno invece voluto modificare l'età a partire della quale si inizia a versare gli accrediti vecchiaia. Il Nazionale vorrebbe portarla da 25 a 20 anni.
Compensazioni per la generazione transitoria
Oggi i "senatori" non hanno invece avuto il tempo di votare le compensazioni per la generazione transitoria, vero pomo della discordia della riforma. Il Consiglio federale, che si è basato sul compromesso raggiunto tra i sindacati e l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), propone un supplemento di rendita per chi andrà in pensione nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma.
Il Nazionale ha modificato la proposta governativa allo scopo di compensare in modo mirato le risultanti diminuzioni delle rendite. Il calcolo del supplemento di rendita finale dovrebbe così anche tener conto delle prestazioni sovraobbligatorie della cassa pensioni.
Diversamente da quanto proposto dal Governo, il supplemento di rendita andrebbe finanziato solidalmente da tutti gli assicurati soltanto nella misura in cui gli eventuali accantonamenti costituiti dalle singole casse pensioni non siano sufficienti. A tale scopo il fondo di garanzia potrà riscuotere dalle casse pensioni importi pari allo 0,15% dei salari assicurati secondo la LPP.
La Commissione della sicurezza sociale degli Stati (CSSS-S) propone al plenum di confermare il fatto che la generazione di transizione consideri le prime 15 classi d'età che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore della riforma. Diverso, rispetto al Nazionale, sarebbe però il metodo di calcolo per determinare il supplemento di rendita: la CSSS-S vuole prendere in considerazione anche l'ammontare del capitale LPP risparmiato.
Il finanziamento delle rendite supplementari è simile alla proposta del Nazionale. L'aliquota che il fondo di garanzia potrebbe riscuotere dalle casse pensioni sarebbe però portata allo 0,24% dei salari assicurati secondo la LPP.