(ats) Il Consiglio degli Stati, senza opposizioni, ha approvato oggi alcune disposizioni inserite dal Nazionale nella legge sulla caccia. In particolare è stata regolamentata la designazione dei cosiddetti corridoi faunistici di importanza interregionale, così come le multe per la caccia impropria. A causa di alcune divergenze il dossier dovrà comunque tornare alla Camera del popolo.

Riguardo ai corridoi faunistici, anche la Confederazione dovrà contribuire al loro finanziamento. Essi servono a collegare tra di loro popolazioni di animali selvatici su una vasta parte del territorio.

Per quel che concerne invece le possibili sanzioni, in futuro i cacciatori potranno essere multati fino a 20'000 franchi se, intenzionalmente, ometteranno di ricercare a dovere gli esemplari da loro feriti o potenzialmente feriti. Inoltre, i "senatori" hanno concordato con l'inclusione nel progetto di legge di disposizioni per informare meglio i cittadini sui grandi predatori.

Come detto però, il tutto farà tappa di nuovo al Nazionale, dato che non su ogni punto è stata raggiunta un'intesa. Ad esempio, gli Stati non hanno accolto la proposta di cambiare il termine "bandite federali di caccia", ossia quelle zone che servono a tutelare e conservare specie rare e minacciate nonché i loro habitat, in "aree di protezione della fauna selvatica".

I due rami del Parlamento sono poi in disaccordo su chi debba regolamentare i principi di protezione delle greggi. Il Nazionale vuole lasciare tale compito alla Confederazione, mentre i "senatori" preferiscono che ciò venga fatto d'intesa fra Berna e i Cantoni.

Da ricordare come il nucleo del disegno legislativo sia già stato liquidato dalle Camere: i Cantoni potranno regolare i lupi dal 1° settembre al 31 gennaio, previo consenso del Consiglio federale. I guardacaccia potranno abbattere preventivamente esemplari che si avvicinano in modo minaccioso a zone abitate o esseri umani, o per i quali le misure di protezione delle greggi sono inefficaci. I Cantoni non dovranno più dimostrare la portata concreta dei danni provocati dal predatore, ma dovranno giustificare le misure di regolazione e i loro obiettivi.