L’adeguamento della parte propria alla distribuzione, precisa una nota governativa odierna, si basa su due misure: da un lato viene adattato il modello di calcolo per la parte propria alla distribuzione dei medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica e dall’altro viene introdotta una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo.
Finora, la parte propria alla distribuzione era più elevata per i medicamenti costosi che per quelli convenienti, quindi sussisteva un incentivo alla cessione di farmaci costosi. Ora vale una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo. La rimunerazione dei fornitori di prestazioni è quindi sempre uguale, a prescindere dal fatto che dispensino un costoso preparato originale o un generico più conveniente.
L’adeguamento del modello di calcolo farà diminuire la parte propria alla distribuzione e i il prezzo di vendita dei medicamenti più costosi, mentre aumenterà per i medicamenti più convenienti.