Il 22 gennaio 2009, la CIP del Consiglio nazionale aveva approvato con 18 voti a uno e quattro astensioni un’iniziativa parlamentare dell’UDC che chiedeva l’abrogazione dell’articolo 48a (08.463 n Iv. Pa. gruppo V. Concordati. L’obbligatorietà generale non deve intaccare l’autonomia cantonale, cfr. comunicato stampa del 23 gennaio 2009). La Commissione del Consiglio degli Stati considera invece il principio dell’obbligatorietà generale un elemento cardine della NPC, approvata nel 2004 da Popolo e Cantoni. L’obbligatorietà generale è stata introdotta in quanto i Cantoni davano la precedenza alle loro soluzioni di concordato rispetto alle soluzioni proposte dalla Confederazione nei settori elencati nella Costituzione. La CIP del Consiglio degli Stati non ravvisa il pericolo per la democrazia paventato dalla Commissione del Consiglio nazionale: negli ultimi anni, numerosi Parlamenti cantonali hanno ampliato i loro diritti di partecipazione in materia di convenzioni cantonali. Molti Cantoni prevedono anche la possibilità di referendum nei confronti dei concordati cantonali. Di conseguenza, la CIP del Consiglio degli Stati ha respinto con 10 voti a uno la decisione della Commissione del Consiglio nazionale. La decisione spetta ora alle due Camere.
08.471 s Iv. Pa. Fetz. Obbligo di ricusazione per i mandatari delle casse malati negli affari che concernono l’assicurazione sociale malattie
L’iniziativa parlamentare della consigliera agli Stati Anita Fetz (PS, BS) è stata respinta di misura con 6 voti a 5. Essa chiedeva l’obbligo di ricusazione in particolare per i membri degli organi direttivi delle casse malati. La Commissione è d’accordo nel considerare problematica una composizione troppo unilaterale delle Commissioni parlamentari, ma ancora più problematico sarebbe imporre una regolamentazione generale sugli obblighi di ricusazione. Sarebbe complicato definire chi deve rinunciare a un mandato e in quali casi. Oltre ai rappresentanti delle casse malati, ci sono molti altri rappresentanti, anche con mandati non dichiarati. In un sistema di milizia, i membri del Parlamento svolgono diverse funzioni, attraverso le quali portano le loro competenze alle Camere. Spetta agli Uffici delle Camere badare a che la composizione delle Commissioni sia equilibrata. Una minoranza commissionale giudica necessario intervenire. Le difficoltà che potrebbero insorgere in sede di applicazione non devono ostacolare la ricerca di soluzioni.
08.494 n Iv. Pa. Tschümperlin. Far cessare e impedire discriminazioni a livello nazionale
La CIP non intravede la necessità di legiferare per quanto riguarda la discriminazione dei cittadini svizzeri nel quadro dell’entrata e il soggiorno dei loro familiari stranieri, e con 7 voti a 3 ha respinto l’iniziativa parlamentare del Consigliere nazionale Andy Tschümperlin (PS, SZ), alla quale a gennaio la Commissione del Consiglio nazionale aveva dato seguito con voto preponderante del Presidente. L’iniziativa chiede di modificare la legge sugli stranieri affinché i cittadini svizzeri siano automaticamente parificati ai cittadini degli Stati UE e AELS per quanto concerne l’entrata e il soggiorno dei loro familiari stranieri provenienti da Stati non UE/AELS. Secondo la Commissione, nel quadro del ricongiungimento familiare non si rilevano discriminazioni. Eventuali misure legislative potranno essere adottate se il Tribunale federale approverà l’ultima legislazione della Corte europea.
06.463 s Iv. Pa. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici
Nella sessione primaverile, il Consiglio nazionale ha approvato il progetto elaborato dalla CIP del Consiglio degli Stati, secondo il quale i versamenti in favore dei partiti politici devono poter essere dedotti dal reddito imponibile. Sussisteva una sola divergenza: il Consiglio nazionale intendeva consentire le deduzioni solo alle persone fisiche e non a quelle giuridiche. La Commissione del Consiglio degli Stati ha ora accolto all’unanimità la decisione del Consiglio nazionale. Accordare la possibilità di dedurre i versamenti in favore dei partiti politici anche alle persone giuridiche sarebbe superfluo, dato che possono già farlo se le donazioni sono pubbliche.
08.515 s Iv. Pa. Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare in caso di controprogetto indiretto
La Commissione ha potuto prendere conoscenza dei risultati della consultazione sulle modifiche della legge federale sui diritti politici volte a consentire il ritiro condizionato di un’iniziativa popolare. I comitati promotori potranno ritirare l’iniziativa a condizione che un controprogetto elaborato dal Parlamento entri effettivamente in vigore. Di queste modifiche potrà beneficiare in particolare l’iniziativa “Acqua viva” (07.060). La proposta è stata accolta da una maggioranza di 32 partecipanti alla consultazione (tra cui 19 Cantoni e i partiti PS e PEV). 11 partecipanti (tra cui 6 Cantoni e i partiti UDC e PLR) sono invece dell’opinione che si tratti di una legislazione ad hoc affrettata. La CIP, al contrario, è convinta che, considerata la popolarità di cui gode lo strumento del controprogetto indiretto, anche in futuro potranno verificarsi situazioni che rendono vantaggiosa la possibilità del ritiro condizionato. Per questo motivo, ha rimesso il progetto all’attenzione del Consiglio.
Il rapporto della Commissione e il rapporto sui risultati della consultazione sono disponibili in internet.
http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/08-515/pagine/default.aspx
La Commissione si è riunita il 12 maggio 2009 a Berna sotto la direzione del suo Presidente Hansheiri Inderkum (PPD/UR).
Berna, 13 maggio 2009 Servizi del Parlamento