La maggior parte delle ordinanze è emanata dal Governo; tuttavia vi sono anche ordinanze dell’Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione.

Al contrario delle leggi, le ordinanze non sottostanno a referendum.

I. Ordinanze del consiglio federale

Anche il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge (art. 182 cpv. 1 Cost.).

La commissione parlamentare competente per i rispettivi ambiti tematici può esigere che il disegno di un’importante ordinanza del Consiglio federale le sia sottoposto per parere e può raccomandare la modifica di determinate disposizioni (art. 22 cpv. 3 LParl; art. 151 LParl). Il Consiglio federale non è però tenuto a considerare dette raccomandazioni.

Mediante una mozione il Parlamento può tuttavia incaricare il Consiglio federale di modificare un disegno di ordinanza o un’ordinanza (art. 120 LParl). Inoltre, Il Consiglio federale riferisce senza indugio se una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un’ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d’ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi (art. 122 cpv. 1bis LParl).

In alcune leggi l’Assemblea federale ha inoltre previsto che le disposizioni d’esecuzione le siano sottoposte per approvazione. L’approvazione assume la forma di decreto federale semplice.

II. Ordinanze del parlamento

Conformemente alla Costituzione, l’Assemblea federale deve emanare sotto forma di legge tutte le disposizioni importanti e fondamentali che contengono norme di diritto (art. 164 cpv. 1 Cost.); queste disposizioni devono pertanto essere sottoposte a referendum (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Le disposizioni meno importanti possono essere emanate dall’Assemblea federale anche sotto forma di ordinanza. L’emanazione di tali ordinanze deve tuttavia basarsi direttamente sulla Costituzione o su una delega contenuta in una legge formale (art. 22 cpv. 2 LParl). La Costituzione non assegna all’Assemblea federale, come invece al Consiglio federale, un diritto generale di emanare ordinanze (d’esecuzione).

Le ordinanze dell’Assemblea federale sono emanate con la stessa procedura delle leggi federali. L’unica differenza è che le ordinanze non sottostanno a referendum.

Fatti ​e cifre

Per i fatti e le cifre, consulti la scheda informativa in PDF.

Fo​nti

  • Sezioni «II. Ordinanze del parlamento»: Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berna 2011, § 45, n. marg. 1.
  • «Ordinanze di necessità»: PHILIP CONRADIN, Art. 173 N 62, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basel: Helbing & Lichtenhan, 2015, pag. 2575.
  • «Regolamenti dei Consigli​»: 01.401 Iniziativa parlamentare, Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare pag. 3170; 03.418 Iniziativa parlamentare, Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2961, i particolare pag. 2976.