La maggior parte delle ordinanze è emanata dal Governo; tuttavia vi sono anche ordinanze dell’Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione.
Al contrario delle leggi, le ordinanze non sottostanno a referendum.
I. Ordinanze del consiglio federale
Anche il
Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla
Costituzione o dalla
legge (art. 182 cpv. 1 Cost.).
La
commissione parlamentare competente per i rispettivi ambiti tematici può esigere che il disegno di un’importante ordinanza del Consiglio federale le sia sottoposto per parere e può raccomandare la modifica di determinate disposizioni (art. 22 cpv. 3 LParl;
art. 151 LParl). Il Consiglio federale non è però tenuto a considerare dette raccomandazioni.
Mediante una
mozione il Parlamento può tuttavia incaricare il Consiglio federale di modificare un disegno di ordinanza o un’ordinanza (art. 120 LParl). Inoltre, Il Consiglio federale riferisce senza indugio se una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un’ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d’ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi (art. 122 cpv. 1bis LParl).
In alcune leggi l’Assemblea federale ha inoltre previsto che le disposizioni d’esecuzione le siano sottoposte per approvazione. L’approvazione assume la forma di
decreto federale semplice.
II. Ordinanze del parlamento
Conformemente alla Costituzione, l’Assemblea federale deve emanare sotto forma di legge tutte le disposizioni importanti e fondamentali che contengono norme di diritto (art. 164 cpv. 1 Cost.); queste disposizioni devono pertanto essere sottoposte a
referendum (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
Le disposizioni meno importanti possono essere emanate dall’Assemblea federale anche sotto forma di ordinanza. L’emanazione di tali ordinanze deve tuttavia basarsi direttamente sulla Costituzione o su una delega contenuta in una legge formale (art. 22 cpv. 2 LParl). La Costituzione non assegna all’Assemblea federale, come invece al Consiglio federale, un diritto generale di emanare ordinanze (d’esecuzione).
Le ordinanze dell’Assemblea federale sono emanate con la stessa procedura delle leggi federali. L’unica differenza è che le ordinanze non sottostanno a referendum.
L’Assemblea federale può prendere provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera. Se circostanze straordinarie lo richiedono, l’Assemblea federale può emanare ordinanze fondandosi direttamente sulla Costituzione − quindi senza una base legale in senso formale sottoposta a referendum facoltativo. Il Consiglio federale dispone di una competenza analoga.
Nella prassi le ordinanze di necessità sono emanate essenzialmente dall’Esecutivo poiché, di norma, è l’organo in grado di intervenire più rapidamente grazie a un accesso più immediato alle informazioni e alla sua capacità di riunirsi costantemente. L’Assemblea federale dispone tuttavia sempre della facoltà di emanare successivamente una propria ordinanza di necessità volta a modificare o annullare quanto disposto dal Consiglio federale oppure di incarcarlo in tal senso mediante una mozione. L’ordinanza di necessità del Consiglio federale decade inoltre per legge sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se l’Esecutivo non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza oppure un progetto di ordinanza di necessità dell’Assemblea federale, valido per al massimo tre anni, destinato a sostituire l’ordinanza del Consiglio federale.
A differenza dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può anche emanare ordinanze di necessità per salvaguardare gli interessi del Paese. La loro durata di validità è di al massimo quattro anni. Se, allo scadere dei quattro anni, le disposizioni devono continuare ad essere applicate, il Consiglio federale può prorogarne la validità. Allo stesso tempo, deve tuttavia avviare la loro sostituzione con una base legale ordinaria.
Essendo per loro natura ordinanze, i
regolamenti delle Camere possono essere denominati «ordinanza del Consiglio nazionale» o «ordinanza del Consiglio degli Stati». Al contrario delle ordinanze dell’Assemblea federale, sono tuttavia emanati da una sola Camera.
Dato che i regolamenti non sono esaminati dall’altra Camera, il Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) prevede che sui progetti di modifica di quest’ultimo si proceda a una seconda lettura, il che permette di verificare la coerenza del progetto ed eliminare eventuali inesattezze insorte nel corso della prima lettura. Se le modifiche sono di poco conto, l'Ufficio del Consiglio nazionale può decidere di rinunciare alla seconda lettura.
Fatti e cifre
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Fonti
- Sezioni «II. Ordinanze del parlamento»: Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berna 2011, § 45, n. marg. 1.
- «Ordinanze di necessità»: PHILIP CONRADIN, Art. 173 N 62, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basel: Helbing & Lichtenhan, 2015, pag. 2575.
- «Regolamenti dei Consigli»: 01.401 Iniziativa parlamentare, Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001,
FF 2001 3097, in particolare pag. 3170; 03.418 Iniziativa parlamentare, Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003,
FF 2003 2961, i particolare pag. 2976.