I parlamentari ricevono una retribuzione, rimborsi spese, un’indennità di percorso, prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità, un contributo previdenziale, prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso e una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali.
Il sistema delle indennità parlamentari è un sistema di reddito da lavoro e di rimborso delle spese. Soltanto l’indennità di percorso e il sistema previdenziale parlamentare si fondano sul principio delle indennità di perdita di guadagno.
I. Retribuzione
I.1. Indennità di lavoro
Per i lavori preparatori i parlamentari ricevono una retribuzione annua di 26'000 franchi (art. 2 LI). Per ogni giorno di presenza alle sedute delle Camere è versata una diaria di 440 franchi (art. 3 cpv. 1 LI).
I parlamentari che presiedono una
commissione, una
delegazione, una
sottocommissione o un gruppo di lavoro ricevono una diaria doppia (art. 9 cpv. 1 LI). Ai parlamentari che, su incarico di una commissione, presentano una
relazione orale al Consiglio è versata un’indennità supplementare pari a metà della diaria (art. 9 cpv. 2 LI).
I.2. Indennità di perdita di guadagno
I parlamentari che abitano lontano e devono effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna ricevono, oltre alla retribuzione annua e alla diaria, un’indennità di percorso (art. 6 LI). Questa ammonta a 22.50 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che supera i 90 minuti (art. 6 cpv. 3 OAFLI). L’indennità di percorso si compone per un terzo di un risarcimento per perdita di guadagno e per due terzi di un risarcimento spese (art. 6 cpv. 1 OAFLI).
Sulla retribuzione dei parlamentari (indennità di lavoro e risarcimento per perdita di guadagno) – considerata «reddito da attività dipendente» ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 7 cpv. 1 lett. i OAVS) – sono dovuti contributi sociali. Pertanto, parlamentari e Confederazione sono tenuti al versamento dei contributi AVS/AI/IPG nonché dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 2 cpv. 1 LADI).
In quanto reddito imponibile, la retribuzione dei parlamentari è altresì soggetta a tassazione.
Retribuzione annua | Indennità per la preparazione ai lavori parlamentari | 26'000.– | sì | sì | 26'000.– | 26'000.– |
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Diaria | Indennità per seduta delle Camere, delle commissioni o dei gruppi parlamentari | 440.– | sì
| sì
| 45'561.- | 54'849.- |
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Indennità per il presidente della commissione + |
Indennità supplementare per seduta di commissione | 440.– | sì | sì
| 2'112.- | 4'921.- |
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Indennità per il relatore della commissione | Indennità supplementare per ogni relazione orale davanti alle Camere | 220.- | sì | sì | | |
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⅓ dell’indennità di percorso | Indennità di perdita di guadagno per ogni quarto d’ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna | 7.50 | sì | sì
| 487.- | 823.- |
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II. Rimborsi spese
A copertura delle spese di personale e di materiale connesse all’adempimento del mandato parlamentare, ai membri delle Camere è versata un’indennità annua di 33'000 franchi (art. 3a LI). Ai
presidenti dei due Consigli e ai
vicepresidenti è inoltre corrisposto un assegno rispettivamente di 44’000 e di 11’000 franchi a copertura dei disborsi e delle spese sostenute nell’esercizio del mandato (art. 9 OAFLI).
In aggiunta alle indennità menzionate, i parlamentari ricevono un’indennità per vitto e pernottamento e un’indennità per le spese di viaggio.
L’indennità per il vitto è di 115 franchi per giorno di seduta; l’indennità di pernottamento è pari a 180 franchi (art. 3 cpv. 1 e 2 OAFLI). Quest’ultima è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi, sempre che la distanza dal luogo di domicilio non possa essere percorsa in 30 minuti al massimo utilizzando i mezzi pubblici o sia superiore a dieci chilometri in linea d’aria. Per le attività all'estero, l'indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 395 franchi al giorno (art. 3 cpv. 3 dell'OAFLI).
A copertura delle spese di viaggio i parlamentari possono scegliere di ricevere un abbonamento generale di prima classe o un contributo forfettario di importo corrispondente al costo dell’abbonamento generale; per le manifestazioni all’estero la Confederazione rimborsa i costi di viaggio effettivi (art. 4 cpv. 1 e 4 OAFLI).
Le indennità per il rimborso delle spese non sono imponibili e su di esse non vanno versati contributi AVS/AI/IPG/AD.
Indennità annua | Indennità annua a copertura delle spese di personale e di materiale | 33'000.– | no | no | 33'000.– | 33'000.– |
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Indennità per il vitto | Importo forfettario per giorno di seduta |
115.– | no
| no | 11'163.- | 13'527.- |
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Indennità di pernottamento | Importo forfettario per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi; non è versato se il luogo di domicilio dista meno di 10 chilometri in linea d’aria o è raggiungibile con i mezzi pubblici in meno di 30 minuti | 180.– | no
| no | 10'326.- | 12'221.- |
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Indennità per il vitto e di pernottamento per le attività all’estero | Importo forfettario per ogni giorno di seduta e di viaggio | 395.- | no | no | 1'278.- | 1'150.- |
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⅔ dell’indennità di percorso | Rimborso spese per ogni quarto d’ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna (cfr. sezione I.2) | 15.– | no | no | 975.- | 1'646.- |
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Indennità per spese di viaggio | Abbonamento generale di 1a classe o indennità forfettaria di importo corrispondente al costo dell’abbonamento generale | | no | no | 5’040.- | 5’040.- |
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III. Prestazioni in caso di malattia, infortunio, maternità o paternità
Il parlamentare deve assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera (art. 8 cpv. 1 LI). Nel caso di malattie o infortuni di cui il parlamentare è vittima durante l’esercizio delle proprie funzioni all’estero, le spese che ne derivano sono prese a carico dalla Confederazione sempre che non siano assunte dall’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del parlamentare (art. 8 cpv. 2 LI).
Se è impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio, il parlamentare ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa (art. 3 cpv. 2 LI). I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa (art. 3 cpv. 3 LI).
L’importo sostitutivo della diaria è imponibile e su di esso sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD.
IV. Contributo previdenziale
A titolo di compensazione per le perdite finanziarie che un parlamentare con un’attività professionale subisce nell’ambito della previdenza professionale a causa del mandato parlamentare, la Confederazione gli versa fino all’età di 65 anni compiuti un contributo previdenziale (art. 7 cpv. 1 LI) pari a 14'112 franchi. Il parlamentare finanzia l’indennità di previdenza in ragione di un quarto (art. 7 cpv. 1 OAFLI).
Il contributo previdenziale è versato a un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; secondo pilastro) oppure a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) (art. 7 cpv. 2 LI). Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte all’istituto di previdenza del parlamentare, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato (art. 7 cpv. 3 LI).
Sui versamenti effettuati in un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (secondo pilastro) non sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD; lo sono invece sui versamenti in un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).
A prescindere dalla formula di previdenza privata scelta dal parlamentare, il contributo della Confederazione alla previdenza privata per la vecchiaia costituisce reddito imponibile. Il contributo di previdenza versato a un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (secondo pilastro) o a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è invece un contributo tendenzialmente deducibile.
V. Prestazione complementare agli assegni famliari
La Confederazione versa ai parlamentari una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali (art. 6a LI;
art. 31 cpv. 1 LPers) se questi ultimi sono inferiori (art. 51a cpv. 1 OPers) a:
- 388.55 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno,
- 250.90 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno,
- 273.30 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.
Nel calcolo della prestazione complementare si tiene conto anche degli assegni familiari che il parlamentare o l’altro genitore percepisce per un’altra attività lavorativa (art. 51a cpv. 2 OPers).
Gli assegni familiari sono imponibili ma su di essi non sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD.
Fatti e cifre
Membri del Consiglio nazionale
Fino al 1964 i consiglieri nazionali ricevevano unicamente una diaria e un’indennità per le spese di viaggio; dal 1965 anche un’indennità di pernottamento. La retribuzione annua è stata introdotta nel 1969 seguita, nel 1972, dall’indennità per il vitto. A queste si sono aggiunti nel 1981 l’indennità di percorso, nel 1988 il contributo previdenziale e nel 2003 l’assegno familiare.
1969 | 3'000 | - | 70 | - | 30 | - |
1972 | 10'000 | - | 150 | 40 | 40 | - |
1981 | 15'000 | - | 230 | 60 | 60 | - |
1983 | 16'500 | - | 250 | 70 | 70 | - |
1988 | 18'000 | 12'000 | 250 | 70 | 120 | 2'500 |
1990 | 18'000 | 12'000 |
300 | 85 | 130 | 3'500 |
1997 | 18'000 | 12'000 |
300 | 85 | 160 | 5'587 |
2001 | 18'000 | 12'000 |
400 | 85 | 160 | 5'933 |
2003 | 30'000 | 24'000 |
400 | 85 | 160 | 6'077 |
2004 | 30'000 | 21'000 |
400 | 85 | 160 | 12'154 |
2005 | 30'000 | 21'000 |
400 | 110 | 170 | 12'154 |
2006 | 30'000 | 21'000 |
400 | 110 | 170 | 12'730 |
2007 | 30'000 | 21'000 |
400 | 110 | 170 | 12'730 |
2008 | 30'000 |
25'000 | 425 | 110 | 170 | 12'730 |
2009 | 31'750 |
25'000 | 425 | 110 | 170 | 13'132 |
2010 | 31'750 |
25'000 | 425 | 110 | 170 | 13'132 |
2011 | 31'750 |
25'000 | 425 | 110 | 170 | 13'364 |
2012 | 33'000 |
26'000 | 440 | 115 | 180 | 13'364 |
2013 | 33'000 |
26'000 | 440 | 115 | 180 | 13'478 |
2014 | 33'000 |
26'000 | 440 | 115 | 180 | 13'478 |
2015 | 33'000 |
26'000 | 440 | 115 | 180 | 13'536 |
2016 | 33'000 |
26'000 | 440 | 115 | 180 | 13'536 |
Membri del Consiglio degli Stati
Fino al 1999, in ottemperanza alla Costituzione federale, i membri del Consiglio degli Stati venivano indennizzati dal proprio Cantone. In realtà, già dal 1850 la Confederazione versava loro una diaria e l’indennità per le spese di viaggio per ogni seduta commissionale alla quale partecipavano. Nel 1972 fu sancito per legge che i membri del Consiglio degli Stati sarebbero stati indennizzati dai Cantoni per la partecipazione alle sessioni consiliari e per i lavori generali di preparazione e dalla Confederazione per il rimanente. Dal 2002 sono indennizzati esclusivamente dalla Confederazione e ricevono lo stesso compenso dei membri del Consiglio nazionale.
Rapport factuel: Indemnités des députés (PDF)
ENTWICKLUNG DER EINKOMMEN UND (SPESEN-) ENTSCHÄDIGUNGEN: DURCHSCHNITTLICHE WERTE JE RATSMITGLIED (PDF)