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10.3033 Mozione

Base giuridica per il trasferimento di tutti i costi a UBS

Portavoce:
Oppositori:

Data del deposito:
03.03.2010
Depositato in:
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni:
Liquidato

Il Consiglio federale è incaricato di creare al più presto una base legale quale lex spezialis, affinché si possanno fatturare a UBS i costi in relazione al caso UBS/USA. In particolare devono essere addossati a UBS gli emolumenti per le due procedure di assistenza amministrativa.

Questo può avvenire ad esempio tramite una modifica della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione o dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

La gestione degli affari di un piccolo gruppo di consulenti alla clientela di UBS negli Stati Uniti ha chiaramente violato la legislazione americana. Sulla base di queste infrazioni, il ministero della giustizia USA ha minacciato di presentare un'azione contro UBS, cosa che avrebbe seriamente messo in pericolo la sopravvivenza della banca e quindi il sistema finanziario mondiale e avrebbe portato il nostro Paese in una situazione d'emergenza. Per risolvere questa delicata situazione il Consiglio federale e gli USA hanno concluso un accordo la cui attuazione è già costata 40 milioni di franchi. Indipendentemente dal fatto che, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo federale, l'accordo venga o meno approvato a posteriori dal Parlamento, il contribuente non può essere chiamato a sopportare i costi di tale attuazione.

Lo Stato può presentare fatture a privati solo sulla base di normative valide. Questo importante principio deve essere rispettato anche nel caso di UBS. Secondo il Consiglio federale sinora manca la base giuridica nonostante la banca sia pronta a pagare gli oneri causati.

Per questi motivi bisogna creare la base legislativa necessaria quale lex spezialis per la fatturazione dei costi in relazione al caso UBS/USA, in particolare per quanto concerne gli emolumenti delle relative procedure di assistenza amministrativa. Secondo il diritto vigente, il problema dell'assistenza amministrativa risiede nel fatto che gli emolumenti possono essere addossati solo al destinatario della decisione. Benché secondo l'articolo 2 capoverso 1 OgeEm anche chi ha domandato una prestazione debba pagare un emolumento, si ritiene che l'assistenza amministrativa non sia stata domandata da UBS. Del resto, neanche la responsabilità dello Stato permette di fatturare questi costi a UBS.

Il 28 aprile 2010 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un decreto federale sottoposto a referendum che addossa a UBS SA i costi per il trattamento delle domande di assistenza amministrativa dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America. In tal modo la richiesta della mozione è già adempiuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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