1. L'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza è un ramo eterogeneo, le cui attività principali riguardano la fabbricazione di macchine (compresa quella di armi e munizioni), la costruzione aeronautica, l'elettrotecnica, la chimica e il commercio. Il numero di persone che lavora nell'industria degli armamenti, inclusi i fornitori, nonché la quota di esportazioni relativa a questo settore rispetto al volume totale di esportazioni svizzere sono stati calcolati per l'ultima volta nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 21 novembre 2012 in adempimento del postulato Frick 10.3622. Secondo le stime riportate nel rapporto, l'industria degli armamenti impiega da 10 000 a 20 000 persone e la sua quota di esportazioni è pari a circa lo 0,95 per cento. A ciò andrebbero aggiunte le vendite sul mercato interno durante il periodo considerato, su cui mancano tuttavia dati certi.
In Svizzera sono registrate circa 200 imprese che dispongono di un'autorizzazione di principio in virtù della legge sul materiale bellico. Vi si aggiungono poi numerosi fornitori che riforniscono l'industria svizzera degli armamenti con singoli componenti e assemblaggi. Infine sono coinvolte nella fabbricazione e/o nell'esportazione di beni d'armamento altre aziende che fabbricano e/o esportano beni militari secondo la legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Se esaminata in un'ottica regionale, la creazione di valore si concentra soprattutto nei Cantoni di Nidvaldo, Zurigo, Turgovia, Berna e Lucerna.
2. L'industria nazionale della tecnica di difesa e di sicurezza non può prescindere dalle esportazioni se vuole restare attiva economicamente, continuare a svilupparsi e affermarsi sul mercato internazionale. Inoltre, la domanda interna non è sufficiente a garantire la sopravvivenza di quest'industria, che va tuttavia tutelata in un'ottica di politica della sicurezza, al fine di acquisire e preservare una certa autonomia, una buona sicurezza di approvvigionamento e la capacità innovativa. Senza condizioni quadro competitive, la Svizzera rischia di perdere non soltanto un sapere tecnico che potrebbe recuperare solo a fatica, ma anche una componente di ricerca e sviluppo, che verrebbe trasferita all'estero.
3. L'articolo che precisa lo scopo della legge sul materiale bellico (RS 514.51) non specifica le capacità produttive ideali di questa industria, ma definisce più che altro le condizioni quadro che permettono di garantirne la competitività internazionale. Considerata l'odierna prassi d'autorizzazione delle esportazioni di materiale bellico, questo aspetto è ora messo in discussione.
4. L'Agenzia europea per la difesa non svolge alcun ruolo in questo ambito. Non è infatti un'autorità preposta agli acquisti o alla produzione di beni d'armamento, ma piuttosto una piattaforma per gli scambi, la cooperazione e la creazione di sinergie in determinati progetti di armamento, ricerca o formazione. In questo senso, non rappresenta un'alternativa all'industria nazionale; tuttalpiù può offrire la possibilità di partecipare ad alcuni progetti e reti.
5. Il fatto di mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale è nell'interesse della politica di sicurezza della Svizzera. Il Consiglio federale garantisce le condizioni quadro affinché ciò sia possibile ed è contrario sia alla creazione di incentivi finalizzati a una deindustrializzazione di determinati settori sia a una politica industriale che ostacoli l'evoluzione strutturale (si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 16 aprile 2014 sulla politica industriale per la Svizzera redatto in adempimento del postulato Bischof 11.3461). Come fatto finora, l'Esecutivo continua a puntare alla definizione di buone condizioni quadro per tutte le imprese al fine di mantenere l'attrattiva della piazza economica elvetica.