Il democentrista ginevrino ha sostenuto che alla luce della sentenza della CEDU occorra modificare l'articolo 261bis del Codice penale stralciando la nozione di genocidio. Al limite, ha aggiunto, si può aggiornare la norma contro il razzismo precisando: "... un genocidio accertato da un tribunale internazionale competente ...".
"Oggi - ha aggiunto Claudio Zanetti (UDC/ZH) - non si sa se le giurisdizioni chiamate ad applicare l'articolo in questione debbano esse stesse stabilire se un determinato evento storico sia da ritenersi un genocidio e, in caso affermativo, in che modo". Ciò causa problemi non indifferenti ai tribunali svizzeri.
A nome della commissione, Alois Gmür (PPD/SZ) ha ricordato che nella fattispecie la CEDU non ha considerato problematica la criminalizzazione della negazione di genocidio contenuta nell'articolo 261bis del Codice penale ma l'applicazione sbagliata da parte del Tribunale federale. Per questa ragione non c'è motivo di modificare la norma contro il razzismo.
Perinçek, presidente del Partito dei lavoratori della Turchia (estrema sinistra), aveva nel 2005 negato il genocidio armeno del 1915 per ben tre volte nel corso di riunioni pubbliche in Svizzera.
Dopo una condanna da parte della giustizia vodese nel 2007 per discriminazione razziale, condanna ribadita anche dal Tribunale federale, Perinçek si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'Uomo ottenendo ragione nell'ottobre 2015.
Per la CEDU la Svizzera aveva violato la sua libertà d'espressione. Nel 2015, la Grande Camera sentenziò che "non era necessario, in una società democratica, condannare penalmente Perinçek per proteggere i diritti della comunità armena". Le sue asserzioni "non erano assimilabili a un appello all'odio o all'intolleranza".