(ats) Le condizioni per il ricongiungimento famigliare per coloro che beneficeranno dello statuto di persone bisognose di protezione (statuto S, mai utilizzato finora) non saranno inasprite. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale bocciando per la seconda volta l'entrata in materia sulla relativa modifica della Legge sull'asilo.

La revisione legislativa si basava su una iniziativa parlamentare dell'ex "senatore" Philipp Müller (PLR/AG). L'argoviese chiedeva che le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente, ossia dopo un tempo d'attesa di tre anni. Oggi hanno diritto al ricongiungimento immediato.

Il problema è dato dal fatto che l'esteso diritto al ricongiungimento familiare ha di fatto impedito al Consiglio federale il ricorso allo statuto S, che finora non è mai stato utilizzato, ha ricordato la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter. La revisione della legge consentirebbe insomma di fornire una protezione mirata alle persone che ne hanno bisogno in ragione del loro sesso, della loro etnia o della loro religione.

Questo cambiamento non porta alcun valore aggiunto, ha replicato Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) a nome della commissione. È in contraddizione con il suo stesso scopo: invece di porre rimedio alla disparità di trattamento, rischia di peggiorare la situazione delle persone interessate.

Mai applicato

La creazione dello statuto S risale agli anni Novanta del secolo scorso quando la Svizzera è stata confrontata con un grande afflusso di persone in cerca di protezione che fuggivano dai conflitti armati nell'ex Jugoslavia. Molti non soddisfacevano però i criteri che permettevano l'ottenimento dello statuto di rifugiato, ma il loro rinvio non era possibile per ragioni umanitarie o inerenti al diritto internazionale.

Anche oggi per restare nella Confederazione le persone bisognose di protezione non hanno altra scelta che presentare una domanda d'asilo. Una volta respinta la loro richiesta, viene loro concesso il Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente) destinato a coloro il cui allontanamento dalla Svizzera non è possibile.

Per risolvere questa situazione nel 1998 è stato introdotto il "principio della protezione provvisoria". Questa possibilità permette di garantire provvisoriamente la protezione di un grande gruppo di persone senza dover controllare le domande di asilo individualmente.

Si tratta di uno strumento concepito come garanzia di una protezione provvisoria e pertanto presuppone che il grave pericolo generalizzato al quale sono esposte le persone interessate sia di durata relativamente breve e che queste possano ritornare a casa una volta estinto il pericolo.

Finora la Svizzera ha sempre saputo gestire il numero elevato di domande di asilo con le strutture ordinarie, motivo per il quale la protezione provvisoria non è mai stata applicata.